07/07/2020 – Pagamento in 15 giorni dall’emissione del certificato 

Pagamento in 15 giorni dall’emissione del certificato 
di Anna Guiducci, Patrizia Ruffini
Il Sole 24 Ore – 06 Luglio 2020
 
Entro poco più di un mese dall’ entrata in vigore del decreto semplificazioni, le imprese riceveranno dagli enti locali il pagamento delle lavorazioni già effettuate, in deroga alle previsioni contrattuali. O, almeno, questo è l’ obiettivo entrato nelle bozze del decreto semplificazioni, dopo essere stato espunto all’ ultimo minuto dal decreto 34/2020, finalizzata a dare liquidità alle imprese e destinata ad impegnare tecnici e uffici ragioneria in questa estate dell’ anno del Coronavirus. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, entro quindici giorni, secondo la bozza il direttore dei lavori deve adottare lo stato di avanzamento per tutte le lavorazioni già effettuate e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.
La nuova disposizione prevede dunque, ai fini del pagamento, il rilascio dello stato di avanzamento lavori (Sal) senza far riferimento ai termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto. Secondo le regole ordinarie il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Responsabile unico del procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente e comunque entro sette giorni dall’ adozione dello stato di avanzamento.
Il decreto semplificazioni prova a ridurre a cinque giorni il termine massimo assegnato al Responsabile unico per rilasciare il certificato di pagamento, ai fini dell’ emissione della fattura da parte dell’ appaltatore. L’ effettivo pagamento, poi, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dall’ emissione del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 o al massimo 60 giorni). Una ulteriore misura a favore degli appaltatori prevede poi il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l’ adattamento alle regole di contenimento del Covid-19. Si tratta delle misure previste dalla legge e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili condiviso tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, Rfi, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
Per ristorare le imprese saranno utilizzate le somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’ intervento (articolo 16, comma 1, lettera b) del Dpr 207/2010) e, ove necessario, i ribassi d’ asta. Il rimborso è previsto in occasione del pagamento del primo Stato di avanzamento lavoro successivo all’ approvazione dell’ aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. Ancora, la nuova norma prevede che, ove il rispetto delle misure di contenimento impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, costituisce causa di forza maggiore, ai fini dell’ articolo 107, quarto comma, per la proroga del termine, ove richiesta.
Infine, in considerazione della qualificazione della pandemia Covid-19 come «fatto notorio» e della cogenza delle misure di contenimento disposte della autorità competenti, è stabilito che non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all’ Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni. Vengono meno dunque il terzo e quarto periodo del quarto comma dell’ articolo 107 del Dlgs 50/2016, in base ai quali quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ Anac e per la mancata o tardiva comunicazione Anac irroga alla stazione appaltante una sanzione amministrativa di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

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