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Avvocato: se il cliente è la P.A., basta la procura?
Cassazione civile ordinanza n. 10675/2020: i contratti tra Pubblica Amministrazione e professionisti necessitano della forma scritta (art. 17 R.D. 2440/1923)
di Marcella Ferrari – Avvocato
Pubblicato il 06/07/2020
 
La forma scritta richiesta per i contratti con la P.A. è soddisfatta dalla procura e dalla sottoscrizione dell’atto difensivo (Cass. Ord. 10675/2020)
I contratti tra la Pubblica Amministrazione e i professionisti, come l’avvocato, necessitano della forma scritta a pena di nullità (art. 17 R.D. 2440/1923)
La Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l’ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675 (testo in calce), ha affermato che la procura ad litem rilasciata dal cliente, a cui segua la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo, è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato e a fondare il giudizio per il recupero delle competenze professionali del legale. Infatti, la procura rilasciata dal cliente (proposta) si considera accettata dall’avvocato (accettazione) con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite l’atto difensivo sottoscritto e, in tal guisa, si perfeziona il contratto di patrocinio.
 
Sommario
La vicenda
Un avvocato agiva in giudizio contro un ente pubblico al fine di ottenere la condanna al pagamento del proprio compenso professionale (art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d. lgs. 150/2011). Il Comune, difeso dal legale in una causa dinnanzi alla Corte d’Appello, sosteneva che il contratto d’opera professionale fosse nullo, perché privo di forma scritta. Infatti, per i contratti con la P.A. la forma scritta è richiesta a pena di nullità (art. 17 R.D. 2440/1923). Il legale si difendeva sostenendo che gli era stata conferita la procura ad litem e che l’atto di costituzione in giudizio era stato sottoscritto congiuntamente da lui stesso e dal rappresentante dell’ente pubblico territoriale. In primo e in secondo grado, le richieste dell’avvocato venivano rigettate, in quanto si riteneva che non vi fossero i contenuti minimi richiesti per il contratto tra la pubblica amministrazione e il professionista. Si giunge così in Cassazione, ove gli ermellini censurano la ricostruzione operata dai giudici di merito, riconoscono la sussistenza del contratto di prestazione d’opera intellettuale e il conseguente diritto al pagamento delle competenze professionali.
Il requisito della forma scritta nei contratti con la P.A.
L’avvocato censura la sentenza gravata, giacché ritiene che la forma scritta ad substantiam, richiesta per i contratti della pubblica amministrazione, sia soddisfatta dal rilascio della procura (art. 83 c.p.c.) e dalla sottoscrizione dell’atto di costituzione in giudizio da parte del rappresentante della P.A.
La Suprema Corte accoglie la doglianza del ricorrente e ribadisce la propria costante giurisprudenza in subiecta materia. In particolare, nei contratti di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta, a pena di nullità, è soddisfatto:
  • dal rilascio della procura,
  • dalla redazione e sottoscrizione dell’atto difensivo.
Infatti, la procura – atto unilaterale sottoscritto dal cliente – rappresenta idealmente la proposta contrattuale rivolta all’avvocato e la redazione dell’atto difensivo equivale all’accettazione da parte del legale.
In tal guisa, si perfeziona l’accordo contrattuale per iscritto, mercé l’incontro di volontà tra le parti, ossia tra il cliente (l’ente pubblico) e l’avvocato. Quanto detto, vale sia in caso di procura speciale che di procura generale (Cass. 21007/2019Cass. 1830/2018; Cass. 15454/2015; Cass. 3721/2015; Cass. 2266/2012; Cass.13963/2006).
La procura ad litem e il contratto di patrocinio
La Cassazione ha più volte ribadito la differenza tra la procura e il contratto di patrocinio che si può così riassumere:
  • la procura ad litem ha una propria autonomia rispetto al rapporto di patrocinio (Cass. 14276/2017) e costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio;
  • il mandato sostanziale, invece, «[…]costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte» (Cass. 10454/2002; Cass. 18450/2014; Cass. 13927/2015).
Da quanto sopra, emerge che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non sia indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale. Inoltre, non vi sono vincoli di forma, poiché per il mandato vige il principio di libertà di forme.
Perfezionamento del contratto di patrocinio
La Cassazione afferma che il conferimento della procura alle liti per iscritto (ex art. 83 c.p.c.) si considera accettata dall’avvocato che eserciti il potere di rappresentanza processuale tramite l’atto difensivo sottoscritto. In tal modo, si perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista. I requisiti necessari del negozio sono raggiunti, in quanto sussistono:
  • l’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore,
  • la funzione economico-sociale (causa) del negozio,
  • l’oggetto,
  • la forma scritta.
Come ricordato, tutti i contratti stipulati dalla P.A. presentano il requisito della forma scritta, al fine di consentire il controllo del contenuto negoziale e per ragioni di trasparenza (Cass. 8500/2004; Cass. 2266/2012).
Le ragioni di trasparenza di cui sopra dipendono anche dalla particolare liquidità delle obbligazioni de quibus, visto che oggetto del contratto di patrocinio sono:
  • l’attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente,
  • il pagamento del compenso secondo la tariffa forense (Cass. 15454/2015).
 
Mancata previsione di spesa non comporta la nullità
Di regola, in materia di contratto d’opera professionale, quando un ente pubblico territoriale affida ad un professionista la progettazione di un’opera pubblica, la delibera relativa di conferimento dell’incarico e il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità, se manca l’indicazione dell’ammontare della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte (Cass. 26202/2010; Cass. 21551/2018). Il suddetto principio non opera in caso di controversie giudiziarie. Infatti, la mancata indicazione dell’ammontare della spesa prevista non può comportare la nullità, in quanto
  • è incerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza,
  • nel bilancio dell’ente, è presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (Cass. 15454/2015, Cass. 8646/1993; Cass. 3581/1998; Cass. 11859/1999; Cass. SU 11098/2002; Cass. 13963/2006).
Conclusioni
In conclusione, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha errato nel ritenere nullo il contratto d’opera professionale stipulato tra il ricorrente e l’ente pubblico territoriale. Infatti, la forma scritta a pena di nullità (art. 17 R.D. 2440/1923) è integrata dal rilascio della procura ad litem e dalla sottoscrizione dell’atto di costituzione in giudizio da parte del difensore e del rappresentante dell’ente pubblico. In particolare, gli ermellini hanno affermato che:
  • «nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta».
La sentenza gravata, quindi, non risultando rispettosa dei principi sopra esposti, deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Appello, in diversa composizione.

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