06/07/2020 – Lo smart working non è per tutti

Tribunale di Mantova: la modalità agile deve essere compatibile con la prestazione
Lo smart working non è per tutti
Non si può lavorare da casa se le mansioni richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro. Neanche nel periodo d’emergenza per il Covid-19 e neanche in vigenza del diritto allo smart working introdotto dal decreto Rilancio per i genitori di figli minori di 14 anni.
di Daniele Cirioli
 
Non si può lavorare da casa se le mansioni richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro. Neanche nel periodo d’emergenza per il Covid-19 e neanche in vigenza del diritto allo smart working introdotto dal decreto Rilancio per i genitori di figli minori di 14 anni. Lo stabilisce il tribunale di Mantova (decreto 1054/2020), rigettando il ricorso contro il proprio datore di lavoro di un dipendente di una multinazionale dei parcheggi, difesa dallo studio Fatigato di Foggia, che aveva chiesto e non ottenuto lo smart working chiesto ai sensi dell’art. 90 del dl n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio). Il tribunale afferma che, condizione necessaria per l’esercizio del diritto allo smart working è la compatibilità con le caratteristiche della prestazione che è richiesta al lavoratore.
Contro il fermo attività. Il lavoro agile è stata una delle prime misure individuate come soluzione al blocco totale delle attività lavorative per l’emergenza coronavirus, con una sorta di liberalizzazione: applicabilità, cioè, anche in assenza di accordi individuali. Detto anche smart working, non è un contratto di lavoro, ma una modalità di svolgimento del lavoro dipendente. Ordinariamente la normativa ne vincola l’adozione a un previo accordo, tra datore e lavoratore, che deve regolamentare per iscritto la disciplina; ma per il periodo d’emergenza, come detto, il vincolo è stato semplificato.
Diritto al lavoro agile. Il lavoro agile è stato individuato quale «modalità ordinaria» di svolgimento della prestazione di lavoro nelle pubbliche amministrazioni durante il periodo d’emergenza. Nel settore privato, invece, il diritto vige soltanto per i lavoratori disabili gravi e per quelli che hanno in famiglia persone disabili gravi; i lavoratori affetti da gravi patologie e ridotta capacità lavorativa, infine, hanno priorità nell’accoglimento delle richieste di smart working. Le cose sono cambiate con il dl Rilancio (in vigore dal 19 maggio). L’art. 90, infatti, stabilisce che, fino alla cessazione dello stato d’emergenza, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni, a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione attività, «hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile» anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Il decreto del tribunale. La vicenda riguarda un lavoratore che, proprio ai sensi dell’art. 90, ha chiesto ma non ottenuto di svolgere l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile. La richiesta si basava sulla necessità di accudire la figlia minore di 14 anni e sull’esigenza di evitare pregiudizi per la propria salute. Il datore di lavoro ha rifiutato la richiesta sulla base del fatto che le mansioni svolte dal lavoratore non si possono conciliare con la modalità lavorativa da remoto, poiché è necessaria la presenza personale. Il tribunale dà ragione all’azienda. Afferma, prima di tutto, che il «diritto» introdotto dal dl Rilancio non è assoluto, ma condizionato alla compatibilità della modalità di lavoro agile con le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore. Il tribunale non accredita neppure la necessità di accudire la figlia: afferma, infatti, che, sebbene la norma appare attagliarsi al caso, nello specifico risulta invece che la moglie presta lavoro in modalità agile dal proprio domicilio (la moglie è dipendente pubblico). Infine, il tribunale non prende in considerazione l’altra ragione invocata dal lavoratore, ossia il pregiudizio per la sua salute, semplicemente perché è un pericolo solo genericamente accennato.

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