01/07/2020 – Dal 1 luglio al via l’invito al contradittorio obbligatorio: si applica ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, non ai tributi locali

Dal 1 luglio al via l’invito al contradittorio obbligatorio: si applica ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, non ai tributi locali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E del 22 giugno 2020 fornisce alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo di invito al contradittorio previsto dall’art. 4-octies, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto l’art. 5-ter del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. La nuova disposizione non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra-tributari.
Contradittorio prima di emettere l’avviso di accertamento
Per effetto di tale disposizione, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l’ufficio dell’Agenzia ha l’obbligo di notificare al contribuente, prima di emettere un avviso di accertamento, un invito al contraddittorio per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione. Tale obbligo si applica agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° luglio 2020. La mancata attivazione del contradittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, ma soltanto se il contribuente dimostri che l’osservanza di tale obbligo avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Nessun obbligo invece scatta, invece, quando al contribuente è stata rilasciata copia di un processo verbale di chiusura delle attività e nei casi in cui si procede alla notifica di un avviso di accertamento parziale.
Nella circolare sono contenuti chiarimenti anche sull’ulteriore disposizione di coordinamento che disciplina la proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione degli atti impositivi qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito, sia esso obbligatorio o meno, e il termine di decadenza dal potere di accertamento intercorrano meno di 90 giorni.
Per l’Agenzia il nuovo istituto è teso ad assicurare ai contribuenti adeguati momenti di confronto con l’Amministrazione finanziaria, rafforzando la consapevolezza che l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento rende più efficace l’attività di controllo.
Applicazione dal 1° luglio 2020
Le disposizioni sull’obbligo di invito al contradittorio si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
Collocazione disposizione
Ad avviso dell’Agenzia la collocazione dell’obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l’adesione rafforza l’intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa; nell’accertamento con adesione, infatti, l’ufficio valuta gli elementi forniti dal contribuente al fine di determinare compiutamente la pretesa tributaria.
Ambito applicativo
E’ chiarito che, considerato che il nuovo obbligo è stato inserito nel Cap I del D.Lgs. n. 218 del 1997, l’obbligo di invito al contradittorio è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di:
-imposte sui redditi;
-addizionale regionale e comunale all’Irpef;
-contributi previdenziali;
-ritenute;
-imposte sostitutive;
-IRAP;
-imposta sul valore degli immobili all’estero;
-imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero;
-IVA.
In questa elencazione, quindi, non sono contenuti i tributi locali. Ma solamente i tributi la cui gestione è affidata all’Agenzia delle entrate.

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