30/06/2020 – Tutti i pagamenti direttamente all’ente

Tutti i pagamenti direttamente all’ente
Italia Oggi Sette – 29 Giugno 2020
 
 
Province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali non possono più consentire ai concessionari di incassare le loro entrate, non solo quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, ma anche quelle recuperate in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva. I soggetti affidatari, che gestiscono le attività di accertamento e riscossione, non possono più incassare somme per conto dell’ ente riferiti ai versamenti volontari o coatti effettuati da utenti o contribuenti. I pagamenti, quindi, vanno fatti direttamente all’ ente creditore. Ai concessionari è impedito di maneggiare denaro pubblico. Viene infatti modificato l’ articolo 2-bis del decreto legge 193/2016 che aveva già escluso il versamento spontaneo nelle casse del concessionario delle somme dovute all’ ente. Questo limite non riguarda più solo i pagamenti volontari, ma tutte le somme accertate e riscosse dall’ affidatario del servizio.
Il versamento di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle altre amministrazioni locali va effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ ente impositore ovvero sui conti correnti postali allo stesso intestati. Inoltre, è possibile incassare le somme attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi enti oppure tramite la piattaforma tecnologica che consente i pagamenti informatici, le cui regole sono fissate dall’ articolo 5 del Codice dell’ amministrazione digitale. Per le entrate fiscali è possibile avvalersi anche del sistema dei versamenti unitari con il modello F24. Essendo impedito ai concessionari iscritti all’ albo del Mef di incassare le somme per conto dell’ ente, vanno modificati i contratti in corso, già stipulati alla data dell’ 1/1/2020, entro il 31/12/2020.
Per dare la possibilità ai soggetti affidatari dei servizi di verificare e rendicontare i versamenti, gli enti creditori devono garantire l’ accesso ai conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate che formano oggetto degli affidamenti o, comunque, agli altri canali di pagamento istituiti dall’ amministrazione pubblica. Il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il dieci del mese, all’ ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Queste disposizioni non trovano applicazione qualora l’ ente creditore riscuota a mezzo ruolo e abbia affidato l’ incarico all’ agente della riscossione.

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