30/06/2020 – La mancata approvazione del bilancio consolidato impedisce l’assunzione di personale

La mancata approvazione del bilancio consolidato impedisce l’assunzione di personale
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Approssimandosi alla scadenza per l’approvazione del bilancio consolidato (30 settembre), si pone all’attenzione dei responsabili finanziari la sentenza 11 maggio 2020, n. 41, pronunciata dalla Corte dei conti-Marche, sul tema dei divieti all’assunzione di personale in ragione della mancata approvazione, nei termini di legge, di atti contabili tra cui, appunto, il bilancio consolidato.
Al riguardo, giova ricordare la normativa di riferimento, ovvero:
– l’art. 151, ultimo comma, TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il quale dispone che “Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.“;
– l’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”;
– l’art. 9, comma 1-octies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, secondo cui “La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall’esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell’invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall’esercizio in cui sono tenuti all’adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.”.
Come visto, la prima applicazione della normativa richiamata, riguarda proprio il bilancio consolidato 2016, oggetto della contestazione di cui alla sentenza in esame.
Come evidenziato dalla magistratura contabile, la disposizione in questione ha imposto un preciso divieto legale di assunzione per gli enti inadempienti, ancor più pregnante se si pensa che il divieto ha ad oggetto anche la stipula di contratti di servizio che si configurino elusivi del precetto contenuto nella normativa sopra indicata e che lo stesso legislatore individua quale sanzione per gli enti locali; trattasi, invero, di una sanzione “diretta” per l’ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti), consistente nell’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali.
Al magistrato appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l’amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell’ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell’ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell’ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 81 Cost.
Pertanto, la violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato fa automaticamente scattare l’imposto divieto, la cui violazione comporta l’assunzione illecita di spese e, conseguentemente, un nocumento erariale per l’amministrazione.
Anche la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti è unanime in tal senso:
– “Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”, sia la stipula di “contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi”. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.” (Sez. Reg. Contr. Veneto delibera 17 gennaio 2019, n. 2/2019/PRSP);
– “…L’art. 9 del d.l. n. 113/2016, adoperando il termine “sanzione” nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una ratio legis sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. “elusive” del divieto, con un vero e proprio “blocco” delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento, ovverosia “nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione tardiva…” (Sez. Reg di Controllo per il Trentino Alto Adige/Sud Tirol, sede Trento, delibera 8 novembre 2019, n. 54/2019/PRSE);
– la predetta preclusione ha carattere assoluto ed inderogabile, a tal punto di rendere impossibile, per le amministrazioni inadempienti, l’acquisizione di personale in comando da altra amministrazione (Sez. Reg. Controllo Abruzzo, delibera 9 giugno 2017, n. 103/2017/PARSez. Reg. Controllo Puglia, delibera 21 giugno 2018, n. 98/2018/PAR);
– il precetto è posto a presidio del rispetto di termini espressamente fissati per legge ed entro i quali le amministrazioni devono adottare i rispettivi documenti contabili fondamentali (Sez. Reg. Contr. Abruzzo, delibera 9 giugno 2017, n. 103/2017/PAR).
L’esito della sentenza in esame è una condanna al risarcimento del danno erariale, determinata avuto riguardo alle retribuzioni erogate al personale dalla data dell’assunzione fino alla data di avvenuta approvazione del bilancio consolidato.

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