23/06/2020 – L’impianto meccanizzato di lavaggio dei veicoli non necessita di una specifica autorizzazione

L’impianto meccanizzato di lavaggio dei veicoli non necessita di una specifica autorizzazione
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
 
E’ illegittima l’ordinanza municipale che dispone la chiusura di un autolavaggio attivo da anni nell’area adiacente ad una stazione di servizio in relazione alla presunta carenza di una specifica licenza comunale. Anche perché questo tipo di impianti non necessità di alcuna autorizzazione oltre a quella sanitaria. Lo ha chiarito il Tar Lazio, sez. II ter, con la sentenza n. 5650 del 27 maggio 2020. Il comune di Roma ha ordinato la cessazione dell’attività di autolavaggio svolta dal ricorrente in uno spazio ad uso pubblico attiguo ad una stazione di servizio. Contro questa determinazione dirigenziale l’interessato ha proposto con successo censure al collegio. Un impianto di autolavaggio non richiede una esplicita autorizzazione comunale. Nel caso sottoposto all’esame del collegio l’impianto ha ottenuto una certificazione sanitaria e un nulla osta allo scarico in fognatura risalente nel tempo. Ciò nonostante la polizia municipale intervenuta sul posto ha inoltrato un rapporto evidenziando l’irregolarità amministrativa dell’impianto e per questo motivo il comune ha ordinato la chiusura dell’autolavaggio. La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 216 del tulps, specifica la sentenza, che ricomprende gli impianti di autolavaggio tra le attività insalubri che devono essere segnalate preventivamente al comune. Per esercitare questa attività ora serve quindi una Scia, unitamente ad una autorizzazione sanitaria attestante la rispondenza dell’impianto ai requisiti di igiene. L’unico titolo abilitativo richiesto in pratica attiene esclusivamente al profilo igienico sanitario, specifica la sentenza. Non serve quindi alcuna licenza comunale ad hoc.

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