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E’ illecita la divulgazione dei dati sensibili relativi allo stato di malattia di un dipendente.
da PINO NAPOLITANO su 22 GIUGNO 2020
 
La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata. Peraltro, nella nozione di trattamento, ai sensi dell’art. 4 I lett.a) del codice della privacy, sono compresi l’estrazione dei dati ed il successivo utilizzo.
Queste attività, se non precedute da idonea informativa sul trattamento dei dati personali e dalla acquisizione del consenso del titolare, integrano due illeciti amministrativi previsti dagli artt. 13, 23, 130, 161, 162 co. 2-bis e 167 del codice della privacy, riferiti alla omessa informativa ed alla non assentita comunicazione automatizzata.
Inoltre, è consolidato il principio che i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l’interessato.
Con queste parole, Cass. civ. Sez. II, 04-04-2019, n. 9382, ha confermato che la diffusione dello stato di salute di una dipendente (in difformità da quanto previsto dall’art. 22 VIII) è illecito sanzionabile in via amministrativa.
La sentenza in parola, tuttavia, ci ricorda –sul piano della L.689/1981- che la mancata presentazione di scritti difensivi e la inerzia nella fase cautelare non comportano una sostanziale acquiescenza ai provvedimenti e non escludono la possibilità di far valere in sede giurisdizionale ogni opportuna difesa in applicazione dei principi costituzionali desumibili dall’art. 24 Cost., I e II. Del resto può considerarsi acquisito il principio che l’acquiescenza e la rinunzia al ricorso possono avvenire anche tacitamente ma solo con atti inequivocabili, incompatibili con la volontà di impugnare (S.U. 22.4.2013 n. 9687) e tale accertamento è prerogativa del giudice di merito (Cass. 21.7.2008 n. 20085) che, nella specie, ha escluso la definitività del provvedimento presupposto.

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