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Corte dei conti, serve sempre la delibera per l’aumento delle indennità degli amministratori locali
di Amedeo Di Filippo
L’incremento dell’indennità per il sindaco prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel non è automatico ma impone l’espressione di una scelta decisionale del Comune, con conseguente decorrenza dalla data di esecutività dell’atto deliberativo. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 67/2020.
I quesiti

È stato posto alla sezione un quesito sull’indennità di funzione degli amministratori comunali in base all’articolo 82 del Tuel, il cui comma 8-bis prevede per i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti l’incremento fino allo 85% di quella spettante ai colleghi dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tre i problemi posti: se l’applicazione del comma 8-bis può comportare un aumento della spesa per indennità senza una corrispondente riduzione di altre spese; se l’applicazione dell’incremento previsto è automatico o deve essere preceduto da una deliberazione; se nei Comuni con meno di mille abitanti è possibile corrispondere un’indennità anche agli assessori e con quale percentuale.

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