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Applicazione dei limiti posti dalla normativa vigente alla spesa per il trattamento accessorio del personale
16 Giu, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 51 del 27 maggio 2020 della Corte dei conti Liguria, con riferimento a 2 iniziative progettuali finanziate mediante utilizzo, rispettivamente, di Fondi strutturali e di Investimento europeo (Fondi “Sie”) e del “Fondo nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’asilo”, il Comune in questione chiede:
a) se le quote delle risorse a disposizione utilizzate per l’attribuzione di compensi accessori al personale interno impiegato in specifiche attività funzionali alla realizzazione dei Progetti possano alimentare il “Fondo risorse decentrate” relativo al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 67 del Ccnl. del Comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018, tenuto conto dell’avvenuto avvio da parte dell’Ente di una “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” e della preclusione, connessa a tale stato, contenuta nell’art. 67, comma 6 del citato Ccnl;
b) se le medesime somme di cui si discute, una volta destinate alle indicate finalità, rientrino o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, il quale dispone in ordine al limite delle risorse annualmente destinabili al trattamento accessorio del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
La Sezione chiarisce che, per quanto riguarda il primo quesito, dall’esame dell’art. 243-bis, comma 9, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), contenente precetto analogo a quello previsto dall’art. 67 della suddetta disposizione contrattuale, si ricava che l’avvio di una “procedura di riequilibrio finanziario” non compromette la possibilità di un Ente di incrementare la componente variabile del “Fondo risorse decentrate” con risorse relative all’utilizzo di fondi comunitari o provenienti da finanziamenti di altri soggetti pubblici. Quanto al secondo quesito, la Sezione statuisce che, affinché dette risorse possano essere escluse dal computo relativo al tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale (previsto dall’art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017), occorre che nelle fattispecie concrete cui si riferisce l’Ente istante ricorrano, oltre a talune azioni da parte del medesimo – ubicate, sia a monte, che a valle del riconoscimento dei compensi accessori – tutti i presupposti e le condizioni delineate nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 20/2017 e n. 23/2017.

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