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Recupero indennità di funzione indebitamente percepita
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Oggetto della lite sfociata nella sentenza in commento è la ripetizione di somme indebitamente percepite da parte di amministratori comunali e, in particolare, dell’indennità di funzione: tali emolumenti, infatti, avrebbero dovuto essere ridotti in forza dell’applicazione della sanzione prevista dagli artt. 3031 e 32L. 12 novembre 2011, n. 183.
Dette disposizioni legislative, si ricorderà, erano tese a disciplinare il patto di stabilità interno al fine di assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di cui agli artt. 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria: in particolare l’art. 31, dopo aver individuato i soggetti preposti al rispetto del patto di stabilità interno, prevedeva al comma 26 che, in caso di mancata osservanza delle regole relative, l’ente locale inadempiente nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, restava assoggettato ad alcune sanzioni, tra le quali l’obbligo di rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell’art. 82D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con una riduzione del 30% rispetto alla data del 30 giugno 2010.
La Corte di cassazione-sez. III civ., nell’ordinanza 5 maggio 2020, n. 8463, riconosce la legittimità del decreto ingiuntivo con il quale il Comune resistente aveva ingiunto il pagamento di somme indebitamente percepite dall’amministratore responsabile della violazione del patto di stabilità, in quanto in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione stessa, come accertata in via postuma sulla base di una delibera della Corte dei Conti.
Quindi, in buona sostanza, l’indennità di funzione percepita dall’amministratore comunale in maniera piena, ovvero non decurtata per effetto del meccanismo sanzionatorio da applicare ex lege nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità di cui l’amministratore medesimo si è reso responsabile, costituisce un indebito arricchimento e, come tale, va restituito al Comune; ove il percipiente non adempia spontaneamente, è legittimo il recupero della somma in via coattiva attivato dall’Ente (nella fattispecie, a mezzo decreto ingiuntivo).

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