09/06/2020 – I fondi legati all’emergenza sotto il controllo dei revisori 

I fondi legati all’emergenza sotto il controllo dei revisori 
di Patrizia Ruffin
Il Sole 24 Ore – Lunedì, 08 Giugno 2020
 
Aumentano le responsabilità per i revisori degli enti locali sui preventivi 2020/22. I controllori sono infatti chiamati a verificare l’ attuazione delle misure emergenziali adottate dal Governo e a esaminare l’ equo bilanciamento fra le finalità perseguite tramite esse e la tenuta degli equilibri di bilancio, anche prospettici. Si inseriscono in questo nuovo contesto anche Le linee guida e i questionari della Corte dei conti sul bilancio di previsione 2020/22 (approvati con deliberazione della Sezione Autonomie n. 8/2020), che sono un misto di forte timore per la tenuta degli equilibri e di apertura verso gli interventi emergenziali. Le linee guida intervengono infatti nel pieno dell’ emergenza epidemiologica, che ha portato fra l’ altro allo spostamento al 31 luglio del termine per la deliberazione del preventivo, anche ai fini della contestuale salvaguardia degli equilibri.
Il complesso articolato di interventi e misure, contenute nel Dl 18/2020, nell’ ordinanza della protezione civile n. 658/290209 e nel Dl 34/2020, incide anche sul riparto delle competenze e sul regime ordinario dell’ esercizio provvisorio. L’ attuazione delle verifiche dell’ organo di revisione sono essenziali nel rilevare gli effetti sugli equilibri di bilancio. Nello specifico, le valutazioni dell’ organo di revisione potranno focalizzarsi, affermano i giudici, su particolari profili della gestione economico-finanziaria con riferimento: alla corretta finalizzazione delle risorse liberatesi per effetto delle misure di alleggerimento, alla rimodulazione della spesa in ragione delle esigenze sopravvenute, alla gestione della liquidità, alla convenienza economica delle operazioni in tema di indebitamento anche alla luce dei criteri di sostenibilità. I revisori devono inoltre indicare nel questionario indirizzato alla Corte se l’ equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente e attendibile delle previsioni di bilancio e se l’ ente ha applicato avanzo libero accertato (in sede di variazione o di assestamento) o avanzo libero presunto (articolo 109, comma 1-ter Dl 18/2020).
Una forte attenzione è riservata all’ eventuale disavanzo realizzato a rendiconto, del quale sono investigate le nuove componenti contemplate per l’ esercizio 2019. Rispetto al disavanzo generato dall’ applicazione del metodo ordinario per il calcolo fondo crediti dubbia esigibilità, i revisori devono rilasciare il parere sulla deliberazione di Consiglio con cui, entro 45 giorni dall’ approvazione del rendiconto, sono definite le modalità di recupero. In merito al fondo anticipazione di liquidità è necessario controllare la corretta contabilizzazione delle poste nel bilancio 2020/22. Sempre in tema di equilibri, i revisori devono accertare la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’ esercizio precedente, compreso l’ esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio. L’ importo stabilito nel prospetto dell’ Fcde deve corrispondere a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.
La nota illustrativa deve inoltre fornire adeguata illustrazione delle entrate che l’ ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all’ accantonamento al Fcde. Nel caso di utilizzo delle deroghe previste dalla legge di bilancio per l’ accantonamento al fondo crediti, i revisori devono riportare gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, così come il rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’ esercizio di riferimento fra gli incassi complessivi e gli accertamenti.

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