09/06/2020 – Concorsi, gli elaborati non devono essere firmati dalla commissione e dal segretario

Concorsi, gli elaborati non devono essere firmati dalla commissione e dal segretario
di Ulderico Izzo
Non è possibile procedere all’annullamento di un concorso per il solo fatto che l’elaborato del concorrente escluso e la griglia di valutazione riportante i voti attribuiti alla prova scritta, in contrasto con quanto previsto da una norma del regolamento comunale sul reclutamento e la selezione del personale, non recano la sottoscrizione del segretario e dei commissari di concorso. Lo ha stabilito il Tar Veneto, con la sentenza n. 443/2020.
Il fatto

Un Comune veneto che ha bandito un concorso per dirigenti tecnici ha fatto svolgere la prima prova scritta, dopo di che a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto da alcuni concorrenti con sentenza dello stesso Tar Veneto, il Comune ha provveduto alla ripetizione della prima prova scritta.

Gli atti della procedura concorsuale per la selezione pubblica, sono stati impugnati da una candidata che prima della ripetizione aveva anche superato la prova scritta, cosa che invece non gli è riuscita all’esito della riedizione.

Il ricorso della candidata esclusa si basa, sul fatto che, il suo elaborato e la griglia di valutazione riportante i voti attribuiti, erano privi delle sottoscrizioni del segretario e dei commissari, nonostante l’adempimento di queste formalità sia prescritto dal regolamento comunale.

La ricorrente quindi ha sostenuto che le operazioni di correzione dell’elaborato in realtà non si sono mai concluse, che illegittimamente la commissione ha proseguito nei propri lavori, e che la correzione non può essere ricondotta a un esame collegiale. Queste irregolarità sono attestate dalla circostanza che il medesimo documento, recante la griglia di valutazione del voto attribuito all’elaborato, a seguito di due diverse domande di accesso, è stato rilasciato privo delle sottoscrizioni una prima volta e con le sottoscrizioni successivamente.

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