tratto da Italia Oggi del 05.06.2020
Un colpo di spugna sull’imposta di soggiorno
di Cristina Carpenedo*
La grave crisi che ha travolto il settore turistico dovuta al calo vertiginoso delle presenze ha prodotto, di riflesso, una voragine finanziaria nei comuni caratterizzati da rilevanti flussi turistici, tanto da spingere il legislatore del decreto legge rilancio a introdurre una norma di ristoro del gettito atteso. L’articolo 180 del decreto prevede uno stanziamento di 100 milioni a fronte dei 600 milioni di euro attesi nelle casse dei comuni senza che siano noti i criteri, rinviati a successivo decreto. Ma il cuore dell’intervento normativo si trova nel successivo comma 3, che assegna al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e obbligato alla presentazione di una dichiarazione cumulativa da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo modalità che rinviano a un decreto ministeriale. Operativamente ciò significa che, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura sveste i panni dell’agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta e diventa lui stesso obbligato al pagamento.
L’art. 64, comma 3, del dpr 29/9/1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in «chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell’obbligazione tributaria anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d’imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Per comprenderne appieno gli obblighi, determinanti sono le norme che pongono in capo al responsabile l’obbligo di presentazione della denuncia annuale nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal l00 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del dlgs n. 471 del 1997. Un rinvio completo al procedimento tributario. Le nuove regole agiscono direttamente sui regolamenti comunali che dovranno essere modificati per convertire in ottica tributaria gli obblighi di pagamento, del tutto lasciati alla discrezionalità dei comuni; la nuova configurazione del rapporto sembra smarcare i conti di gestione e il difficile rapporto con la Corte dei Conti, per lasciare spazio alle attività di accertamento per il recupero delle somme non versate, al momento inibite dalla mancanza di dati certi sulle presenze turistiche, in parte promessi dal decreto legge Crescita 34/2019. Se da un lato il rapporto tributario sembra aprire uno scenario più agevole di gestione, non va sottaciuto l’aumento del rischio di recuperare le somme non riversate nei termini, favorito da un obbligo dichiarativo portato al 30 giugno dell’anno successivo.
*docente Anutel

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