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Il differimento del versamento della prima rata 2020
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
L’IFEL, con nota del 21 maggio 2020, informa che ha predisposto uno schema di delibera consiliare per il differimento del termine del versamento della prima rata IMU 2020 in relazione alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Lo schema può essere adatattato a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun comune.
Il comune può differire i termini di versamento
Per quanto riguarda la facoltà dei comuni a differire i termini di versamento l’IFEL ricorda che l’IMU è un’imposta unitaria ad integrale gestione comunale, di cui una parte (la quota IMU gravante sugli immobili del gruppo catastale “D” ad aliquota “ordinaria” del 7,6 per mille), è destinata allo Stato, non in quanto titolare di un’autonoma obbligazione, ma in quanto beneficiario. Non ha quindi alcun fondamento l’idea che il Comune, in applicazione della facoltà di differimento termini – peraltro espressamente concessa dall’art. 1, comma 777, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 190 (legge di bilancio 2020) – debba limitare tale potestà motivata da “situazioni particolari” alla quota di propria spettanza finale.
Differimenti “eccessivi” dei termini (ad esempio all’anno successivo), continua l’IEF, possono certo confliggere con altri tipi di interesse generale e di “coordinamento della finanza pubblica”, in quanto potrebbero sottrarre alle entrate della Pubblica amministrazione quote necessarie per assicurare saldi complessivi coerenti con gli obiettivi nazionali ed europei e andrebbero quindi – in caso di necessità – accompagnati da un quadro normativo specifico.
Ma non è questo il caso che rileva in relazione allo schema proposto, che come si vedrà contiene determinati paletti.
I paletti indicati dall’IFEL
La proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal Covid-19. Non è quindi un differimento della rata di acconto generalizzato, ma mirato.
Il differimento è per un lasso di tempo molto breve. Infatti viene data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
I soggetti interessati sono tenuti affettuare apposita che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare le difficoltà economiche mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare al Comune a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre 2020.
Le motivazioni
Il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione mergenziale.
Con la limitazione in questione si permette ai non pochi contribuenti che non sono stati investiti dagli effetti negativi dell’emergenza di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali, con ovvi benefici di contenimento delle perdite di entrata, anche temporanee, che costituiscono oggi una delle principali minacce agli equilibri dei bilanci comunali.

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