31/01/2020 – Corte dei conti e Milleproroghe in soccorso dei piccoli Comuni

Corte dei conti e Milleproroghe in soccorso dei piccoli Comuni
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
Le capacità assunzionali dei piccoli Comuni
Ancorché datato, il parere espresso dai magistrati contabili liguri con la deliberazione n. 86/2019 consente di proporre alcune considerazioni circa le reali potestà organizzative dei piccoli Comuni. Nel caso di specie, l’ente richiedente si dimena tra vincoli e ristrettezze economiche per recuperare qualche scappatoia, quale quella di trasformare un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, che pure vanta una batteria di precetti che ne rendono oltremodo ardua l’applicazione.
C’è innanzi tutto (e ancora) il limite della spesa per il personale di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, rappresentato dal corrispondente ammontare dell’anno 2008; c’è l’art. 53, ultimo comma, CCNL del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, che ne subordina la fattibilità alla disponibilità del posto in organico; e c’è l’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, che offre la possibilità ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Un approdo, quest’ultimo, che prelude ad un superamento della logica basata sulla logica del turn over ma ancora di là da venire, visto che del decreto attuativo si è visto finora circolare solo in bozza, ma che prefigura un percorso di graduale rientro nelle assunzioni al 100% da qui fino al 2025.
Per ora rimangono i due limiti imposti dal comma 562, Legge finanziaria del 2007, confermati dai commi 228 e 762Legge n. 208/2015: il tetto alla spesa e le cessazioni complessivamente intervenute nell’anno precedente.
Per questo secondo limite, la Corte dei conti è per la verità venuta incontro ai piccoli Comuni con alcuni pareri, nei quali rientra a pieno titolo anche il n. 86/2019 espresso dalla sezione Liguria. L’orientamento consolidato è nel senso di considerare le vacanze in organico verificate a seguito di cessazioni avvenute non solo nell’esercizio precedente a quello in cui un ente intende procedere ad assunzioni, ma anche in anni pregressi, così che le vacanze complessivamente verificatesi, in quanto non ancora coperte, rifluiscono nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione (c.d. “resti assunzionali”).
Per cui, concludono i magistrati contabili, fermo restando il limite dell’invarianza della spesa, “le possibilità di reintegro della dotazione effettiva di personale sono determinate in relazione a tutte le cessazioni intervenute nell’arco temporale compreso tra l’anno antecedente l’entrata in vigore della disposizione (1 gennaio 2007) e quello precedente l’assunzione”.
Una soluzione interpretativa che viene incontro alle specifiche esigente dei piccoli enti, che così possono conteggiare tutte le cessazioni avvenute dal 2007 in poi e ricoprirle anche in anni successivi a quello immediatamente seguente fino a quando la norma rimane in vigore, utilizzandola anche in modo frazionato e in diverse annualità fino al totale assorbimento. Questo comporta che il Comune ha la possibilità di “computare nella capacità assunzionale disponibile nel 2019 anche uno spazio finanziario derivante da una cessazione dal servizio avvenuta nel 2006”.
Il Milleproroghe
Un ulteriore soccorso ai piccoli Comuni è arrivato dal D.L. “Milleproroghe” n. 162/2019, che all’art. 18 ha introdotto due misure, una dedicata a tutte le amministrazioni e l’altra col dichiarato fine di supportare gli enti che hanno minore consistenza organizzativa.
La prima inserisce il comma 5-bis all’art. 3, Legge “concretezza” n. 56/2019, che impegna il Dipartimento della funzione pubblica ad elaborare, entro il 30 marzo 2020, “bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta”. La finalità dichiarata è quella di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022.
La seconda, specifica per i piccoli Comuni, aggiunge il comma 4-bis all’art. 2D.Lgs. n. 6/2010, che a sua volta impegna il Formez PA a fornire loro “adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l’utilizzo di specifiche professionalità”.
Questa assistenza è indirizzata ai Comuni “che ne facciano richiesta” ed è destinata al “sostegno delle attività istituzionali fondamentali”. E’ erogata a decorrere dal 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, “sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, previsto dall’art. 1Legge n. 56/2019.
Viene conseguentemente sostituita la lett. b) dell’art. 60-bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che indica i contenuti del suddetto Piano triennale, che non contiene più le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive, bensì “le tipologie di azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all’impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei”.
Rimangono gli altri due gruppi di contenuti, ossia le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; e l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle Regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

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