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Via alla stretta nei contratti labour intensive, come servizi mensa e manutenzione informatica
Appalti, niente soldi agli evasori – Pagamenti sospesi verso le imprese non in regola
a cura di Matteo Barbero
Al via la stretta sugli appalti «labour intensive». L’art. 4 del dl 124/2019 (convertito dalla legge 157/2019) ha introdotto un nuovo strumento «antievasione», che coinvolge anche gli enti locali in qualità di committenti di servizi. Il testo della norma è stato modificato durante il passaggio parlamentare, rispetto ad una versione originaria che era ancora più restrittiva. In sintesi, essa prevede che, in alcuni appalti di valore annuo superiore a 200 mila euro, il committente (ossia l’ente) debba chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’appalto. In caso di inadempimento, l’ente deve far scattare lo stop al pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria. Come detto, non tutti gli appalti di opere o servizi sono toccati dalle nuove disposizioni: il perimetro applicativo interessa quelli caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l’uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200 mila euro annui. Esemplificando, potrebbero rientrate gli appalti mensa con utilizzo di centri cottura del committente e personale dell’appaltatore, oppure gli appalti di manutenzione informatica (sistemistica e hardware) ai computer dell’ente, o ancora gli appalti di servizi di trasporto e manutenzione con utilizzo di mezzi dell’ente. In tali casi, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
– le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente, fornendo anche i parametri per la determinazione dei versamenti;
– un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con le ore di lavoro prestate;
– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.
Il committente, sulla carta, non dovrebbe solo raccogliere la documentazione, ma anche svolgere i dovuti controlli: se l’appaltatore e/o il subappaltatore non ottemperano all’obbligo di rendicontazione o emerge l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 90 giorni. Il nuovo adempimento non si applica in particolari casistiche, per le quali le Entrate dovranno rilasciare una sorta di certificazione di regolarità. Per quanto riguarda la decorrenza, i nuovi obblighi si applicano dal 1° gennaio 2020 e quindi con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

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