29/01/2020 – Legittimo un termine breve per il soccorso istruttorio nel caso di integrazioni documentali di lieve entità

Legittimo un termine breve per il soccorso istruttorio nel caso di integrazioni documentali di lieve entità
M. Petrulli (La Gazzetta degli Enti Locali 29/1/2020)
Il termine di 10 giorni per il soccorso istruttorio è il limite massimo previsto dall’art. 83 comma 9 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) e la stazione può legittimamente prevedere un termine inferiore laddove le integrazioni documentali siano di lieve entità: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, nella sentenza 16 gennaio 2020, n. 8.

Nel caso specifico la stazione appaltante aveva assegnato un termine di soli 5 giorni per integrare la documentazione presentata, mancante di una copia del documento di identità del dichiarante e di una informazione riguardante la presenza di eventuali soggetti, previsti dall’art. 80 del codice, cessati nell’anno precedente: secondo i giudici, infatti, il termine di 10 giorni è previsto come limite massimo dalla legge, secondo una ratio ispirata all’evidente esigenza di contenere i tempi complessivi di espletamento della gara in ossequio ai principi di accelerazione e tempestività delle procedure di aggiudicazione. 

 

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