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Assunzioni, non c’è una fase transitoria
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 29/1/2020)
Molti operatori ed interpreti si stanno ponendo in questi giorni, in attesa che venga pubblicato il D.P.C.M. attuativo dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, cosa accada alle procedure concorsuali portate a termine nel frattempo o, comunque, alle assunzioni.

La risposta corretta può essere data e compresa solo a condizione che si prenda atto del dato più rilevante: il d.l. 34/2019 cambia radicalmente il sistema di regolazione delle assunzioni.

La normativa è in tutta evidenza incompatibile con la precedente, perché impostata secondo modalità del tutto differenti ed inconciliabili: pertanto, essa determina l’abrogazione tacita delle previsioni dell’articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.l. 90/2014 e si sostituisce integralmente ad essa.

Il sistema ormai non più operante era fondato su queste linee essenziali:

  1. programmazione dei fabbisogni;
  2. rispetto dei vincoli finanziari;
  3. tetto basato sul turn over, costituito da una certa percentuale (nell’ultima fase, 100%) del costo delle cessazioni dell’anno precedente;
  4. recupero dei “resti assunzionali”, cioè di frazioni di costi delle cessazioni di anni precedenti (da ultimo, 5), non spesi; non si trattava di “residui” contabili, ma di autorizzazioni virtuali alla spesa.
Il nuovo sistema, come detto, cancella totalmente il precedente ed è impostato secondo logiche completamente dissimili. Le assunzioni sono considerate possibili entro la capacità dei bilanci di sostenerle, nell’ambito della spesa di personale. Allo scopo, si è scelto di parametrare la spesa del personale alla media triennale delle entrate correnti depurata dal fondo crediti di dubbia esigibilità dell’ultimo bilancio di previsione. Quindi, le assunzioni sono consentite entro parametri che potrebbero anche permettere una spesa superiore al costo delle cessazioni dell’anno precedente per i comuni “virtuosi” il cui rapporto spesa di personale/entrate sia inferiore ai valori soglia; i comuni “cuscinetto” che non sono virtuosi ma il cui rapporto spesa di personale/entrate non risulti maggiore dei valori soglia più elevati, oltre i quali non si è virtuosi, potranno effettuare tutte le assunzioni possibili, purchè la spesa complessiva di personale sia comunque non superiore a quella fissata dall’ultimo rendiconto approvato; i Comuni non virtuosi, il cui rapporto spesa di personale/entrate risulti superiore ai valori soglia più elevati possono effettuare le assunzioni possibili nell’ambito di un piano di rientro che annualmente riduca il rapporto, in modo che entro il 2025 almeno riescano a rientrare nella categoria dei comuni “cuscinetto”.

Quindi, le assunzioni non sono per nulla parametrate al costo del turn over; invece, esse sono considerate come parte della complessiva spesa di personale, correttamente rapportata alle entrate correnti: la sostenibilità di una spesa corrente, come quella per stipendi e contratti decentrati, va necessariamente commisurata alla capacità dell’ente di sorreggerla finanziariamente con entrate a loro volta continuative.

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