28/01/2020 – Tributi locali prescritti in cinque anni 

Tributi locali prescritti in cinque anni 
Italia Oggi Sette – 27 Gennaio 2020
 
Si conferma l’ applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai tributi locali, come prevede l’ art. 1, comma 161, legge 296/2006, che li sottopone a una disciplina uniforme per quanto concerne liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi. La Ctp di Salerno, nella sent. n. 2116/08/2019, si è avvalsa di tale previsione normativa in relazione a una ingiunzione di pagamento Imu 2012, notificata a un contribuente da una società concessionaria del servizio riscossione tributi per il comune di Pagani. Il ricorrente contestava la richiesta eccependo l’ intervenuta prescrizione, poiché non aveva mai ricevuto, in riferimento a tale atto, alcun presupposto provvedimento di richiesta di pagamento dell’ imposta.
L’ agente della riscossione, invece, costituendosi in giudizio, sosteneva che l’ ingiunzione era stata preceduta da un avviso di accertamento datato 8/1/2018 e da successivo atto di messa in mora. Questi, non essendo stati impugnati dalla controparte, avevano determinato, secondo l’ ente, la definitività dell’ ingiunzione di pagamento.
Il contribuente, con memoria di replica, faceva rilevare che non emergeva alcuna prova di avvenuta notifica dalla documentazione allegata dalla concessionaria. I giudici salernitani, esaminata la documentazione in camera di consiglio, ritenevano quanto fornito dall’ Ufficio non idoneo ai fini della prova di avvenuta notifica dell’ avviso di accertamento. L’ ingiunzione oggetto di impugnazione risultava pertanto essere il primo atto valido ai fini della richiesta di pagamento Imu 2012 ed era giunta al contribuente in data 27/7/2018.
L’ Imu rientra tra i tributi locali previsti nella legge 296/2006 all’ art. 1, comma 161, i quali sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione e i relativi avvisi di accertamento in rettifica e d’ ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a pena di decadenza.
L’ accertamento della fattispecie analizzata doveva, quindi, essere notificato entro il dicembre 2017. Era invece stato notificato tardivamente rispetto ai termini di legge. Questo principio, sottolineava il collegio, è stato confermato anche dalla Suprema Corte con sentenza n. 28576/2017. La Ctp decideva, così, di accogliere il ricorso, poiché risultava fondata e verificata l’ eccezione di prescrizione posta dal ricorrente e condannava l’ Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
() Va dato atto che la documentazione depositata dall’ Ufficio non risulta idonea a provare il propedeutico avviso di accertamento o l’ indicato atto di messa in mora, per cui l’ ingiunzione impugnata, notificata in data 27/7/2018, risulta il primo atto valido di richiesta di pagamento dell’ Imu per l’ anno 2012. Il tributo in questione è soggetto al termine quinquennale di prescrizione. L’ art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 ha previsto una disciplina uniforme per tutti i tributi locali in relazione a liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi. Stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’ accertamento d’ ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nella circostanza, l’ Accertamento, riferito all’ anno 2012, andava notificato, o quanto meno spedito, entro il 31 dicembre 2017, mentre l’ atto risulta notificato a luglio del 2018, ovvero oltre i termini di legge. Nel diritto tributario la prescrizione è un istituto di ordine pubblico per effetto del quale i diritti si estinguono se il titolare degli stessi non li esercita per il tempo stabilito dalla legge. Fondamento della prescrizione è l’ inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; essa è una sanzione per il titolare del diritto che ne ha omesso l’ esercizio nel tempo, mentre la decadenza costituisce un onere imposto dalla legge (decadenza legale) o concordato dalle parti (decadenza convenzionale) per acquisire il potere di esercitare il diritto e ha un fine prevalentemente sociale, senza alcun rilievo per le cause di impedimento. Il principio, confermato anche recentemente dalla Suprema corte (Cass. 29/11/2017, n. 28576) trova applicazione nella fattispecie, dovendosi dare atto che, da parte dell’ Ufficio opposto, non viene fornita alcuna prova dell’ effettiva notifica di atti riguardanti la pretesa () precedenti l’ ingiunzione impugnata. In tal senso, quindi, risulta fondata l’ eccezione di prescrizione posta dal ricorrente. Il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza

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