28/01/2020 – Nota Ifel spiega come alleggerire il Fondo crediti di dubbia esigibilità – Fcde, riduzioni fai-da-te – Velocità nei pagamenti da calcolare in casa

Nota Ifel spiega come alleggerire il Fondo crediti di dubbia esigibilità – Fcde, riduzioni fai-da-te – Velocità nei pagamenti da calcolare in casa
di Matteo Barbero

Gli enti locali possono calcolare gli indicatori di tempestività dei pagamenti utili ai fini della riduzione del fondo crediti dubbia esigibilità utilizzando le informazioni desumibili dai proprio sistemi contabili anziché dalla piattaforma certificazione crediti. L’indicazione arriva dall’Ifel che ha diramato un circolare per rispondere alle numerose richieste di chiarimento sugli obblighi connessi al monitoraggio dei pagamenti dei debiti, anche in relazione al recente rilascio di nuove funzionalità della Pcc.

Queste ultime saranno utilizzate a partire dal 2021 per valutare la sussistenza dell’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (Fgdc, ex articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018), ma soccorrono fin da ora per dar corso alla possibilità di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde, ex articolo 1, comma 79 della legge n. 160 del 2019). In particolare, chi nel corso del 2020 intenderà variare il bilancio di previsione 2020-2022 al fine di ridurre dal 95% al 90% il valore del Fcde stanziato, dovrà calcolare:
– l’indicatore di riduzione del debito pregresso come rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2019 e a fine 2018;
– l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti che dovrà considerare le fatture scadute nel 2019 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2019 prima della scadenza (cfr. Nota Ifel del 21 novembre 2019).
Ifel ritiene che, limitatamente al 2020, considerato il rinvio degli obblighi connessi al Fgdc, dovuto anche alla ancora scarsa rappresentatività dei dati registrati in Pcc, gli indicatori in questione possano essere calcolati sulla base delle evidenze contabili di ciascun ente.
È inoltre opportuno evidenziare che le nuove funzionalità consentono all’ente di verificare lo stato di aggiornamento della Pcc e di prendere atto dell’eventuale necessità di ulteriori attività di allineamento delle informazioni registrate nel sistema alle risultanze contabili locali.
Si ricorda infatti che, a decorrere dal 2021, gli indicatori saranno calcolati esclusivamente dalla Pcc. Gli enti, quindi, sono invitati a proseguire con le attività di allineamento se riscontrano un gap fra il valore dello stock rilevato da Pcc a fine 2019 e quello calcolato dai propri uffici, oppure qualora non si riconoscano nei valori assegnati dalla piattaforma all’indicatore di ritardo dei pagamenti.
Infine, Ifel conferma che l’obbligo a comunicare, entro il 31/01/2020, le informazioni sullo stock di debiti al 31/12/2019 non riguarda la generalità degli enti che hanno adottato Siope+ nel corso del 2018.
Fanno eccezione i comuni coinvolti nel 2016 dal sisma del Centro-Italia, le Unioni di comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall’articolo 2 del Tuel per i quali la data prevista di avvio a regime del Siope+ era fissata al 01/01/2019.
Va comunque precisato che, indipendentemente dal carattere di obbligatorietà, l’ente può trasmettere l’informazione dell’ammontare del debito al 31/12/2019 con l’effetto di consentire il monitoraggio dello stato di popolamento complessivo della Pcc e di indicare il valore di riferimento che la rappresentazione del debito in piattaforma dovrà registrare dopo l’allineamento.
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