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L’intrico delle norme blocca l’utilizzo di graduatorie altrui 
di Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan – Il Sole 24 Ore – 27 Gennaio 2020
È inevitabile, stante la complessità della materia, che ogni revisione della disciplina sulle assunzioni comporti una serie infinita di problemi applicativi. In questo contesto, la tecnica utilizzata dalla legge di bilancio 2020, cioè «l’ abrogazione dell’ abrogazione», sicuramente non aiuta a individuare le norme ancora in vigore e, quindi, le disposizioni da applicare. Un esempio è rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle graduatorie valide approvate da altre amministrazioni. Allo stato attuale questa strada risulta ancora percorribile? Di primo acchito alla domanda si dovrebbe dare una risposta affermativa: se è stata reintrodotta la facoltà di scorrere le graduatorie degli idonei approvate dalla stessa amministrazione, perché mai dovrebbe essere impedito l’ utilizzo delle graduatorie di altri enti?
Dal punto di vista giuridico, la questione risulta invece un po’ più complicata in quanto si gioca sul piano dei richiami e dei rinvii. La fattispecie trova la sua origine nell’ articolo 3, comma 61, della legge 350/2003. E va sottolineato che questa disposizione non risulta abrogata. Questo depone a favore della tesi che vuole ancora possibile procedere ad assunzioni mediante l’ utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni. Ma nella storia delle norme che si sono succedute è necessario evidenziare anche che, in proposito, è intervenuto l’ articolo 4, comma 3-ter, del Dl 101/2013, che richiamava l’ applicabilità del comma 61. Ora il legislatore del 2019, con il comma 363 della legge di bilancio, ha abrogato il comma 3-ter.
Questo, unitamente alla disposizione che prevedeva, dallo stesso anno 2019, la possibilità della nomina dei soli vincitori dei concorsi, ha portato gli interpreti istituzionali (si veda, ad esempio, Corte dei Conti, sezione regionale per le Marche, delibera n. 41/2019, e sezione regionale per il Veneto, delibera n. 290/2019) ad affermare che le graduatorie approvate nel 2019 non erano utilizzabili per gli idonei, nemmeno da altre amministrazioni. Ora il comma 148 dell’ articolo unico della legge di bilancio 2020 non ha abrogato anche il comma 363, il quale, come detto, cancellava dal panorama normativo il richiamo all’ applicazione dell’ articolo 3, comma 61, della legge 350/2003.
Quale portata è da attribuire alla mancata abrogazione? Vuol dire che anche per il 2020 non risulta possibile scorrere le graduatorie di altre amministrazioni? È venuto meno quel favor verso una procedura che, comunque, garantiva la speditezza e l’ economicità nelle assunzioni? Se da un lato, come detto, non si comprende il motivo di questa inversione di tendenza, stante la reintroduzione dello scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei, dall’ altro la mossa potrebbe essere giustificata dall’ uso improprio dello strumento.
La procedura, infatti, prevede un accordo fra le amministrazioni per l’ utilizzo di queste graduatorie, che può essere sottoscritto, almeno sulla base della posizione della Corte dei Conti per l’ Umbria (deliberazione n. 124/2013) anche prima dell’ assunzione e non antecedentemente alla formulazione della graduatoria stessa. E questo ha originato comportamenti non sempre lineari in quanto il meccanismo consente di conoscere a priori un ventaglio di nominativi fra cui poter scegliere il soggetto da assumere.

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