24/01/2020 – Polizia Locale estromesso dal dirigente a contratto

Polizia Locale estromesso dal dirigente a contratto
da MIMMO CAROLA – 23 GENNAIO 2020
Contro la nomina del dirigente a contratto, decisa nella programmazione triennale del personale e conclusa a seguito di prova selettiva, è ricorso davanti al Tribunale amministrativo la posizione organizzativa che svolgeva medio tempore le funzioni di comandante di polizia locale. A sostegno della illegittimità della scelta operata dall’amministrazione, il ricorrente ha sollevato diverse eccezioni. La previsione di una laurea diversa di quella in giurisprudenza prevista nel bando di selezione. L’inutilità del ricorso ad una figura dirigenziale dal momento in cui per la polizia locale il comandante può ben essere conferito ad una posizione apicale titolare di posizione organizzativa anche in enti con dirigenza, con conseguente scelta antieconomica da parte di un ente in riequilibrio finanziario. L’estensione di attività diverse, sportello unico per le attività produttive, da quelle previste in via esclusiva per la polizia locale. Infine, il ricorrente ha lamentato la revoca anticipata della sua posizione organizzativa. Tutte le doglianze del ricorrente sono state censurate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n.1355/2019, mentre, riguardo alla presunta illegittimità della sua revoca anticipata di posizione organizzativa, la competenza è stata attribuita al giudice ordinario.
Sul possesso della laurea in giurisprudenza
Per il Collegio amministrativo il motivo inizialmente previsto dal ricorrente, e successivamente abbandonato nella memoria di costituzione, circa l’obbligo del possesso in capo al dirigente nominato della laurea in giurisprudenza sarebbe stato inammissibile non essendo il ricorrente in possesso di alcuna laurea. Ricordano i giudici amministrativi di primo grado come, per l’accesso alla dirigenza, sia necessario il possesso della laurea espressamente indicato dalla normativa. In particolare, il riferimento è all’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, il quale prevede, in generale, il requisito della laurea per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, applicabile agli enti locali, per effetto del rinvio previsto dall’art. 111 del d.lgs. n.267/00, esteso anche in presenza di contratti a tempo determinato ad opera dell’art.110 del Tuel.
Comandante quale dirigente
La seconda censura riguarda la decisione dell’ente di avvalersi di una figura dirigenziale in luogo di quella che attualmente copre le funzioni di comandante inquadrata nella categoria D e titolare di posizione organizzativa. Ricordano sul punto i giudici amministrativi l’errore in cui è incorso il ricorrente, in quanto la responsabilità della Polizia Locale erano state assunte dal Segretario comunale fino alla copertura del dirigente a contratto. La figura del Segretario comunale, infatti, anche se non completamente assimilabile alla dirigenza dell’ente locale, viene ad integrare sicuramente un livello superiore rispetto alla Posizione Organizzativa.
Le ulteriori funzioni attribuite alla Polizia Locale
In merito alla possibile doglianza del ricorrente di un illegittimo accorpamento delle funzioni di Polizia Locale con quelle dello Sportello Unico delle Attività Produttive, risulta infondata. Ricorda, infatti, il Collegio amministrativo di primo grado che l’art.1, comma 221° della legge di stabilità per il 2016, ha previsto che <>. Il nuovo quadro normativo ha di fatto superato le precedenti decisioni della giurisprudenza amministrativa all’epoca restrittive sulla possibilità di estensioni di compiti diversi alla Polizia Locale. La ratio dell’intervento in tal senso del legislatore è quella legate ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, tali da superare eventuali resistenze al cambiamento da parte dei responsabili del copro della polizia municipale.
Revoca anticipata della posizione organizzativa
Il ricorrente, infine, ha lamentato la sua revoca anticipata dall’incarico di posizione organizzativa dovuto ad una scelta dell’ente di anticipare l’assunzione del dirigente a contratto decisa con atto della giunta comunale, non impugnato dal ricorrente. Pur prevedendo la lettera di incarico a posizione organizzativa possibilità di procedere alla revoca dell’incarico, <>, in ipotesi di mutamenti organizzativi comportanti la necessità di procedere alla revoca dell’incarico, l’ente non ha proceduto nei termini indicati, operando in tal modo una lesione del diritto del dipendente a terminare l’incarico di posizione organizzativa anche per un solo mese dalla sua scadenza. Tale lesione, tuttavia, non può essere decisa dal giudice amministrativo trattandosi di diritti soggettivi e non di atti di macro organizzazione, la cui competenza è ascritta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. A causa del difetto di giurisdizione, il ricorrente avrà la possibilità di riproporre per tale aspetto il ricorso davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passato in giudicato della presente sentenza.

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