24/01/2020 – Per la Cassazione la demolizione dell’immobile è una legittima sanzione ripristinatoria – No all’abusivismo di necessità – Il diritto all’abitazione non può prevaricare la legge

Per la Cassazione la demolizione dell’immobile è una legittima sanzione ripristinatoria – No all’abusivismo di necessità – Il diritto all’abitazione non può prevaricare la legge
di Michele Damiani
 
L’abusivismo di necessità non esiste. Il diritto all’abitazione non può avere una valenza maggiore delle leggi nazionali di edificazione. Infatti: «La demolizione configurerebbe una legittima sanzione ripristinatoria, e l’interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all’abitazione dell’immobile abusivamente realizzato». È la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione con la sentenza n. 844/2020 pubblicata lo scorso 13 gennaio. La vicenda parte da un’ordinanza del tribunale di Brindisi del 24 giugno 2019 che rigettava la richiesta di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo. Contro la decisione del tribunale è stato presentato un ricorso basato su due motivi: il primo riguarda il diritto all’abitazione del nucleo familiare presente nella casa, che vede la presenza di due famiglie. L’ordine di demolizione «comprometterebbe il diritto alla tutela dell’abitazione». Il secondo motivo si fonda su una errata lettura dell’elaborato tecnico presentato. La Corte non ha ritenuto fondati i due motivi e, per giustificare la sua posizione, ha ricostruito la disciplina a partire dalle posizioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Secondo la Cassazione: «Dalla giurisprudenza Cedu si ricava il principio dell’interesse dell’ordinamento all’eliminazione, in luogo della confisca, delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche». Di conseguenza: «La demolizione configurerebbe una legittima sanzione ripristinatoria, e l’interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all’abitazione dell’immobile abusivamente realizzato». Inoltre: «Il diritto all’abitazione non può essere qualificato come assoluto, dovendo lo stesso essere comparato con l’interesse della collettività all’effettiva applicazione della normativa in materia di edilizia». Dovrà quindi «ritenersi che l’ordine di demolizione non costituisce sanzione penale, bensì una misura funzionalmente diretta al ripristino dello status quo ante».

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