24/01/2020 – Niente danno erariale per incentivi tributari erogati fuori dal fondo

Niente danno erariale per incentivi tributari erogati fuori dal fondo
di Vincenzo Giannotti
L’erogazione al dipendente degli incentivi tributari (all’epoca incassi da recupero Ici), in presenza di un regolamento che attribuisce al personale dell’ufficio tributi una quota parte della percentuale del tributo riscosso e dei maggiori incassi derivanti da accertamenti in rettifica e favorevole esito di cause tributarie, va considerato non produttivo di danno erariale anche se le somme corrisposte non siano state correttamente inserite nel fondo delle risorse decentrate. Sono le conclusioni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, contenute nella sentenza n.8/2020.
La vicenda. A seguito di una serie di irregolarità riscontrate nel pagamento di retribuzioni ed indennità varie ad un titolare di posizione organizzativa in convenzione tra due comuni, il pm contabile ha considerato indebiti gli incentivi tributari autoliquidatisi dal responsabile dei tributi, a seguito della verifica dei maggiori incassi avvenuti in diversi anni. A dire della procura la liquidazione è avvenuta, da parte del responsabile, in aperto conflitto di interessi, per aver maggiorato la sua retribuzione nonostante fosse già titolare della retribuzione di posizione e di risultato quale responsabile del servizio. A confutazione della tesi della procura il responsabile finanziario ha depositato una serie di atti e precisamente, un regolamento Ici approvato dalla giunta comunale, nonché specifiche deliberazioni, sempre dell’Organo esecutivo, che attribuivano al personale dell’ufficio tributi una quota parte della percentuale del tributo riscosso (3%) e dei maggiori incassi derivanti da accertamenti in rettifica e favorevole esito di cause tributarie (5%), nonché una delibera, sempre della giunta Comunale, con la quale è stata fissata una specifica indennità annuale per il recupero Ici (e Tarsu) successivamente modificata in aumento in ragione dei sempre maggiori incassi. Infatti, negli atti dell’Organo esecutivo, è stata rinvenuta una deliberazione nella quale, pur aumentando l’indennità al responsabile dei tributi, si certificava anche un cospicuo aumento degli incassi, riconducendo l’indennità allo 0,71% dei maggiori incassi certificati, importo di gran lunga inferiore alle percentuali stabilite dal regolamento dell’ente sul recupero del tributo.
Le conclusioni del Collegio contabile. I giudici contabili pugliesi, sulla base della documentazione depositata, hanno sostenuto, diversamente da quanto evidenziato dalla procura, che nel caso di specie esistesse una base giuridica e amministrativa per procedere alla liquidazione di tale indennità, in aggiunta a quella di posizione e risultato, ben potendo la stessa cumularsi con il trattamento accessorio della retribuzione di risultato (tra le tante orientamento applicativo Aran-Ral n. 1117), a titolo di incentivo ex art. 59, dlgs. n. 446/97. Inoltre, pur constatando che gli importi liquidati fossero al di fuori del fondo delle risorse decentrate (contrariamente a quanto stabilito dalla sezione autonomie che ha considerato gli incentivi sul recupero Ici all’interno del fondo) tuttavia, secondo il Collegio contabile, non è possibile concretamente evidenziare un danno ingiusto da risarcirsi. Infatti, dal raffronto tra le indennità ricevute negli anni (periodo 2007-2014) e il calcolo degli incentivi che avrebbero dovuto essere versati, secondo le percentuali stabilite ex ante dall’organo esecutivo, le indennità complessive ricevute dal responsabile sono state in ogni caso inferiori.

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