24/01/2020 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 gennaio 2020

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 gennaio 2020
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– E’ possibile finanziare i costi delle apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 142D.Lgs. n. 285/1992, mediante i proventi derivanti dalle medesime sanzioni elevate ai sensi del medesimo articolo, con le modalità previste dallo stesso Codice della strada.
– Il giudice dei conti esprime parere in merito al riconoscimento di un debito fuori bilancio.
– Il giudice dei conti si pronuncia in merito alla procedura di alienazione di una partecipazione societaria del comune in forza del D.Lgs. n. 175/2016.
ORGANI DI GOVERNO
– Ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL, il quale prevede il dimezzamento dell’indennità spettante all’amministratore pubblico per coloro che siano, nel contempo, lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 81 del medesimo Testo unico, è quella d’indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa. La disposizione in esame, pertanto, stabilisce un principio di ordine generale che non trova eccezioni nella tipologia e nella durata (orario) del rapporto di lavoro, risultando irrilevante che la prestazione lavorativa debba essere erogata a tempo pieno oppure a tempo parziale. Ne consegue, dunque, che l’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato), così come, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta.
PERSONALE E PREVIDENZA
– L’art. 1, comma 847L. n. 205/2017, ha ridotto il limite di spesa entro cui le province possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, ferme restando le altre disposizioni contenute nell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, fra le quali la deroga prevista per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUEL, riguardante la possibilità di coprire con un contratto a tempo determinato i posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione nei limiti e secondo le modalità indicati dalla stessa norma.
– Ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella d’appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetta il compenso per l’attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso; le conclusioni su esposte si applicano anche per la figura del Segretario comunale.
– L’Unione dei comuni, istituita da enti locali soggetti all’obbligo di associarsi, in assenza della possibilità di applicare il parametro previsto dall’art. 1, comma 562L. n. 296/2006 (spesa 2008) in ragione della data d’istituzione dell’Unione stessa, non può che replicare la spesa del personale dei comuni attualmente partecipanti per i quali, se superiori a 1000 abitanti, opera il limite della somma della media sostenuta dagli enti aderenti nel triennio 2011/2013.
– Gli incarichi di staff ex art. 90 del TUEL: i) possono essere conferiti esclusivamente tramite contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, e non di lavoro autonomo, stante, peraltro, il riferimento normativo alla necessaria applicazione, ai suddetti rapporti, del CCNL del personale degli enti locali; ii) alla luce dell’espresso disposto del comma 2 della stessa norma, devono avere carattere necessariamente oneroso.
– Gli incentivi ex art. 113D.Lgs. n. 50/2016, hanno una funzione premiante di competenze e responsabilità legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, nell’ambito di iter predeterminati e per risultati conseguiti. Si tratta, quindi, di un riconoscimento per attività puntuali svolte nell’ambito di appalti di servizi/forniture che, secondo le norme (comprese le direttive ANAC o il regolamento dell’ente) siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa in casi tassativamente previsti dalla legge. E’ poi compito dell’ente, nell’iter di adozione del preventivo ed obbligatorio regolamento, nell’ambito della propria autonomia, disciplinare criteri e modalità di svolgimento delle prestazioni. L’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture è, quindi, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione“, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 €, ovvero di particolare complessità così come specificato al punto 10 delle Linee guida ANAC n. 3/2016, in attuazione dell’art. 31, comma 5, Codice, con delibera n. 1096/2016, per disciplinare in modo più dettagliato “Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l’affidamento di appalti e concessioni”, ed aggiornate con la delibera n. 1007/2017.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– La Corte auspica “Maggiore impulso nel processo di realizzazione di un sistema di contabilizzazione dei costi del degrado ambientale nei bilanci pubblici, miglioramento del sistema di informazione ambientale, una più attiva partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali al comitato tecnico istituito per la Strategia marina, massimizzazione del coordinamento nell’impiego delle risorse e dei mezzi delle attività di monitoraggio continuo dell’ambiente marino”. Per tale scopo dal 2011 ad oggi risultano spesi 72,1 dei 76 milioni destinati dal bilancio dello Stato alle specifiche attività coordinate dal Ministero dell’ambiente, in collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Unioncamere, le Regioni, le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e gli enti gestori delle aree marine protette. Ai positivi risultati raggiunti dovrebbe seguire, nel secondo ciclo di sei anni della Strategia marina, un costante monitoraggio sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure. La progressiva diminuzione degli stanziamenti ordinari destinati al funzionamento delle aree marine protette (passati nell’ultimo decennio da 12 milioni a 4 circa annui) non appare, tuttavia, coerente con gli ampliamenti in corso del loro numero ed estensione, punto di forza della tutela del mare. Gli sforzi futuri vanno, ora, concentrati alla rimozione dei fattori ostativi, tuttora presenti, al raggiungimento dei risultati ambientali: l’inquinamento tellurico, dovuto a inquinanti e rifiuti provenienti dalle acque interne; la pesca illecita; i rifiuti marini, contro i quali di recente si è rafforzata la lotta con la c.d. legge “salva mare”.
– Relazione annuale 2019 su “I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari“.
PERSONALE E PREVIDENZA
– Rapporto di certificazione 2016-2018 relativo al CCNL della Dirigenza sanitaria.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Condannati per danno erariale il responsabile del Servizio Edilizia privata e il responsabile ad interim del Settore Urbanistica del Comune, per avere omesso di provvedere in maniera espressa sull’istanza di un privato e per non avere ottemperato alla conseguente sentenza di condanna del giudice amministrativo, resa nei confronti del Comune. Il danno erariale è stato quantificato in un importo pari alle somme inutilmente pagate dall’ente locale per la condotta gravemente colpevole dei condannati.
– La facoltà del Sindaco ex art. 14L.R. Sicilia n. 7/1992 di nominare esperti, non può considerarsi una prerogativa arbitraria del conferente, bensì va collocata nel contesto normativo ordinamentale ove il ricorso a professionalità esterne dev’esser sempre giustificato e deve essere utile nel rispetto dei vincoli, incluso quella di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., posti all’esercizio del connesso potere discrezionale. Nel caso di specie, tali vincoli non sono stati rispettati, poiché: i) l’incarico in esame risulta genericamente attribuito “in materia: di Bilancio e Contabilità; di Programmazione Finanziaria; di Tributi Locali”; la genericità, l’evanescenza e l’ampiezza dell’oggetto dell’incarico, non consente di comprendere quali fossero i presupposti legittimanti il suo conferimento, né le concrete attività che l’incaricato era deputato a svolgere, e quale fondamentale apporto professionale, al quale la struttura amministrativa non era in grado di far fronte, potesse essere da questi fornito; ii) le materie oggetto dell’incarico risultano essere più propriamente di competenza del consiglio comunale, su proposta della giunta, anziché del sindaco e, viepiù, nelle medesime materie l’ordinamento degli enti locali prevede che l’organo politico sia supportato da idonea assistenza tecnica, attribuita in primis al responsabile dei servizi finanziari dell’ente, ma anche al collegio dei revisori; inoltre, dall’analisi del curriculum dell’esperto emerge che la sua esperienza professionale è interamente riconducibile proprio alle due funzioni citate. Ritenuto, pertanto, che il conferimento dell’incarico sia frutto di “inescusabile negligenza e leggerezza gestionale”, da cui è derivato, per il Comune, un danno corrispondente alla spesa fino ad allora sostenuta per remunerare l’esperto, lo stesso viene posto a carico del Sindaco.

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