23/01/2020 – Diritti di rogito enti senza dirigenza

Veneto, del. n. 232 – Diritti di rogito enti senza dirigenza
Pubblicato il 22 gennaio 2020

Un sindaco ha chiesto se puo’ essere considerato ente privo di personale con qualifica dirigenziale il Comune che abbia stipulato convenzioni con un altro Ente, per l’esercizio associato e coordinato di alcune funzioni, individuando tramite le medesime convenzioni il dirigente responsabile del servizio convenzionato, ovvero se il Comune debba liquidare i diritti di rogito in favore del Segretario comunale dell’Ente capofila, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 232/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 gennaio 2020, richiamando la pronuncia della Sezione Autonomie, del. 18/2018, hanno chiarito come, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, l’istituto della convenzione preveda una forma contrattuale di accordo tra le parti che non produce un soggetto autonomo rispetto ai contraenti, i quali mantengono la piena titolarità giuridica delle proprie funzioni.
Ciò implica che il Comune mantenga la qualificazione di ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale anche a seguito della stipula della convenzione, e debba perciò erogare in favore del Segretario comunale il provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge 734/1973, come sostituito dall’art. 10, comma 2, del d.l. 90/2014 convertita con modificazioni dalla legge 14/2014, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla legge 604/1962 e ss.mm.

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