23/01/2020 – Approvvigionamenti della PA: la legge di stabilità amplia l’utilizzo degli strumenti centralizzati di acquisto

Approvvigionamenti della PA: la legge di stabilità amplia l’utilizzo degli strumenti centralizzati di acquisto
di Domenico Irollo – Domenico Irollo commercialista/revisore contabile/pubblicista
La Legge di Bilancio 2020 porta con sé anche un significativo rafforzamento degli obblighi di acquisizione centralizzata per le Pubbliche Amministrazioni.
Nello specifico, per effetto del disposto dell’art. 1, commi 581587:
a. sono inserite alcune tipologie di autoveicoli (veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri; autobus, ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone; autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia; autoveicoli blindati) tra le categorie merceologiche altamente standardizzabili (di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, che includeva già energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e mobile, servizio sostitutivo di mensa) per le quali sussiste l’obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni e alle società inserite nel conto consolidato della P.A. redatto annualmente dall’ISTAT, di ricorso, per gli approvvigionamenti, agli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455L. n. 296/2006 (comma 581). Va detto comunque che una simile estensione avrebbe potuto essere realizzata anche con normazione secondaria atteso che a mente del successivo comma 9 dello stesso art. 7D.L. n. 95/2012, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato, ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano gli obblighi di cui sopra (cosa che è già avvenuta con il D.M. 22 dicembre 2015, avuto riguardo alla categoria merceologica dei buoni pasto). Si rammenta altresì che, ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 7, è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. La mancata osservanza di tali ultime disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale ed inoltre i contratti stipulati in violazione delle stesse sono nulli;
b. si facoltizza Consip ad attivare – con le risorse già disponibili nell’ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle PP.AA. – strumenti di acquisto e di negoziazione anche con riferimento ai lavori pubblici (comma 582), al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione. Sinora gli strumenti messi a disposizione da Consip hanno avuto ad oggetto infatti, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione, inclusi da ultimo in forza della previsione dell’art. 1, comma 504, legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015);
c. si obbligano le amministrazioni statali centrali e periferiche – ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali – ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) dalla stessa realizzato e gestito (commi 583 e 584). Sinora difatti le amministrazioni dello Stato erano tenute a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5mila euro, al MEPA. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, beni e servizi informatici e di connettività – ITC), le stesse amministrazioni avevano l’obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o del servizio nel MEPA, anche degli accordi-quadro o dello SDAPA. In sostanza, adesso il ricorso agli accordi-quadro e allo SDA viene reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo così a questi ultimi strumenti il medesimo regime vincolante già previsto per le convenzioni e per il MEPA;
d. si prevede che le convenzioni Consip di cui all’art. 26L. n. 488/1999, ove previsto nel bando di gara, possano essere stipulate per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori (comma 585), sì da consentire alla stessa Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali, per determinate merceologie e per motivi organizzativi e/o temporali, non è pianificato l’intervento di soggetti aggregatori di riferimento di cui all’art. 9D.L. n. 66/2014;
e. si prevede che le cennate convenzioni Consip di cui all’art. art. 26L. n. 488/1999, nonché gli accordi quadro di cui all’art. 54 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), stipulati da Consip o da soggetti aggregatori, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 55 CCP, e ad essi si applica il termine dilatorio (c.d. “stand still“) di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 stesso CCP (comma 586). Tale ultima espressa previsione si è resa necessaria in quanto lo stand still period – termine sospensivo tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto al fine di garantire all’operatore economico la possibilità di fare ricorso avverso l’aggiudicazione – non si applica, fra gli altri casi, nell’ipotesi appunto di appalti basati su un accordo quadro e di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione dal momento che trattandosi di procedure bifasiche, è sufficiente che lo stand still period sia rispettato nella prima fase di selezione degli operatori economici e non anche nella successiva fase finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto specifico. Esigenze di tutela giurisdizionale degli operatori partecipanti che invece riemergono nei casi “ibridi” di aggiudicazione di un accordo-quadro/convenzione-quadro in sede di appalto specifico basato su un sistema dinamico;
f. si prevede che Consip possa anche svolgere, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi, abilitandola pertanto allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente anche al di fuori degli appalti (comma 587).
In materia di commesse pubbliche, per completezza, si segnalano altresì le disposizioni dell’art. 1, commi:
g. 78, in virtù del quale si prevede la disapplicazione delle disposizioni del CCP agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
h. 258260, ed in particolare del comma 259 con cui si stabilisce che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione propedeutici alla realizzazione di lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici (cui vengono destinate risorse per 10 milioni di euro), per il periodo 2020-2023 i relativi incarichi di cui all’art. 157 CCP, purché si tratti di contratti sotto soglia, sono aggiudicati mediante affidamenti diretti previa valutazione di 5 preventivi ex art. 36, comma 2, lett. b), stesso CCP.

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