23/01/2020 – Acquisti di materiale usato da una ONLUS – rilievi fiscali

Acquisti di materiale usato da una ONLUS – rilievi fiscali
Il nostro Comune vorrebbe acquistare del materiale usato da una Protezione Civile ONLUS; la suddetta Protezione Civile possiede solamente il codice fiscale poichè non svolge attività commerciali e non può quindi emettere fattura nè elettronica nè cartacea. Può il Comune acquistare da una ONLUS o Associazione senza scopo di lucro e quale documento dovrebbe essere fornito dall’Associzione/ONLUS al Comune per testimoniare l’avvenuto acquisto?
a cura di Angelina Iannaccone
 
Il quesito avanzato attiene ad una fattispecie di possibile affidamento di un appalto di fornitura in favore di una ONLUS, tenendo conto anche dei connessi rilievi fiscali in termini di obblighi di fatturazione. Precisamente, vengono posti due sub-quesiti.
In primo luogo, si chiede se sia possibile effettuare acquisti (materiale usato) presso un organismo di Protezione Civile organizzato in forma di Organizzazione senza scopi di lucro. Siffatta domanda afferisce alla possibilità, per le organizzazioni di volontariato ed, in generale, per tutti quegli organismi che non perseguono scopi di lucro, di essere affidatari di pubblici appalti. E’ evidente che tale materia concerne l’interazione tra la disciplina del cd. “terzo settore” (attualmente contenuta nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ed i contratti pubblici, ove il principale problema riguarda il non facile contemperamento tra il principio di concorrenza (dominante nel settore dei contratti ed appalti pubblici) ed i principi di solidarietà e sussidiarietà (dominanti nel settore ONLUS). Orbene, da tempo, la giurisprudenza si è orientata in senso positivo, come ben confermato dall’importante pronuncia del Cons. Stato Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 116, con la quale si è espressamente statuito che anche le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare pubbliche. Il giudice amministrativo di appello ha, infatti, rilevato che, alla luce della Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte UE, Sez. IV Sent., 23/12/2009, n. 305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui “l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa”. Fra l’altro, proprio in sede normativa occorre tener conto che l’art. 3, comma 1°, lettera “p”, del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) contempla una nozione di “operatore economico” indubbiamente ampia. Infatti, per “operatore economico” deve intendersi una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Quindi, la nozione di “operatore economico”, titolo che consente la partecipazione alle pubbliche gare e l’affidamento di pubblici appalti, non esige i requisiti tipici dell’attività imprenditoriale, ma richiede solo un’organizzazione finalizzata ad offrire sul libero mercato beni, servizi oppure la realizzazione di lavori. Pertanto, in risposta al primo sub-quesito, è possibile affermare che il Comune può acquistare da una ONLUS beni e servizi.
Il secondo sub-quesito afferisce ai profili fiscali dell’affidamento in favore di ONLUS. Infatti, si chiede di sapere quale titolo o documento contabile possa e debba rilasciare l’organizzazione senza scopo di lucro, dal momento che non può emettere fattura. Al riguardo, occorre tener conto dell’art. 79 del già menzionato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del terzo settore), il quale prevede una peculiare disciplina fiscale. I profili generali possono essere così sintetizzati:
– Le attività generali, previste dall’art. 5, comprese quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le Pubbliche amministrazioni si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (comma 2°).
– Tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi (comma 2-bis).
– Si considerano non commerciali gli enti del “Terzo settore”, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, le predette attività, in conformità ai criteri ora indicati (comma 5).
Pertanto, in aderenza ai riportati profili generali, le Associazioni senza scopo di lucro, se affidatarie di pubblici appalti (nella concreta fattispecie: fornitura di materiale usato), non devono rilasciare fattura, ma devono emettere una nota di addebito in forma cartacea.

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