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Accesso all’offerta tecnica solo se indispensabile
S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 23/1/2020)
L’accesso all’offerta tecnica è ammesso solo ove emerga una concreta necessità da parte del richiedente.

È questo il principio che si ricava dalla lettura della sentenza n. 64 della V Sez. del Consiglio di Stato, datata 7 gennaio 2020.

Nella sostanza, i giudici hanno evidenziato che la possibilità di ottenere l’ostensione dell’offerta tecnica nell’ambito di un procedimento d’appalto richiede come presupposto legittimante l’esigenza di difesa in giudizio del concorrente.

Si tratta, evidentemente, di un requisito più restrittivo di quello dell’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990, che contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processualistica.

Conseguentemente, per poter esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come l’impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia.

L’esigenza da parte del concorrente di attuare la propria difesa in giudizio non deve risolversi in una mera “clausola di stile”, ma deve trasparire oggettivamente, venendo richiesto alla stazione appaltante di attivare una minima attività valutativa in riferimento alle ragioni sottese all’istanza.

 

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