22/01/2020 – Novità normative per la gestione del personale nelle PA

Novità normative per la gestione del personale nelle PA
La Rivista del Sindaco  22/01/2020 Modelli di Gestione
In tema di contratti di staff e decadenza del sindaco è da poco stato risposto a questa domanda: In base all’articolo 69 del Tuel, gli incarichi di staff all’organico politico cessano in ipotesi di decadenza per incompatibilità del Sindaco? La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna si è occupata di fornire una risposta questo quesito, con la delibera 86/2019/PAR, in primo luogo ricordando che proprio il Tuel, con il comma 1, dell’articolo 53, stabilisce che in ipotesi di decadenza del sindaco , fino alle future elezioni sarà il Vice sindaco a svolgere le mansioni della carica uscente. La Corte emiliana ha anche affermato che, stando al rapporto fiduciario che lega sindaco e collaboratori, i contratti individuali in essere (stipulati con in funzione dell’articolo 90) con il personale addetto allo staff del sindaco sono da considerarsi terminati automaticamente in data di decadenza per incompatibilità del sindaco.
 
Si parla anche di aspettativa o distacco sindacale (ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive), infatti se a causa di questi il rapporto di lavoro viene sospeso, il datore dovrà attenersi a precisi adempimenti, esplicitati dall’Inps, con il messaggio n. 4835, emesso il 27 dicembre 2019. Le indicazioni fornite seguono le istruzioni già presentate con il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019 (riportante lo stesso oggetto), che servono a fornire le dovute tutele ai lavoratori interessati. Solo i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens per la denuncia devono attenersi a tali adempimenti.
 
Riguardo all’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo, interviene la Corte dei conti della Liguria con la delibera n. 122/2019/PAR del 23 dicembre 2019. La Corte ligure ha dichiarato che, stando alla normativa e alla giurisprudenza, come da articolo 1, Dlgs 50/2016 e sezione controllo Lombardia 148/PAR/2016, tale retribuzione deve essere negata. Viene chiaramente indicato dall’articolo 113, Dlgs 50/2016 che devono essere previsti stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori nel bilancio dell’ente locale o della stazione appaltante, per costituire il fondo incentivante. Quindi, non essendo preventivate spese a carico dell’ente locale per i lavori pubblici realizzati da società private (come da articolo 1, comma 2, lettera e, Dlgs 50/2016), non ci sono i presupposti per istituire il fondo incentivante. Di conseguenza, gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti verso dipendenti interni che si occupano di ridirigere lavori o di fare collaudi, in caso le suddette attività siano collegate a lavori pubblici che saranno realizzati da soggetti privati o da titolari di permesso di costruzione (o altro titolo abilitante), che si assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo previsto per il rilascio del permesso.
Articolo di Loris Pecchia

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