22/01/2020 – La Riforma della riscossione degli enti locali prevista con la nuova legge di bilancio

La Riforma della riscossione degli enti locali prevista con la nuova legge di bilancio
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
commi da 784 a 815, dell’art. 1L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, questi commi;
– intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
– disciplinano in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
– introducono anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
– novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
– in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
– istituiscono una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
– prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.
Applicazione Riforma e riscossione tramite ruolo
La nuova disciplina di riscossione si applica agli enti locali: province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di comuni. Ferma restando la la riscossione delle entrate mediante ruolo, ai sensi dell’art. 17D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Il richiamato art. 17 chiarisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici; può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.
Ove gli enti locali affidino la riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni sul cd. accertamento esecutivo.
Versamento diretto delle entrate degli enti locali
Viene modificata la disciplina del versamento delle entrate degli enti locali., novellando nel dettaglio l’art. 2-bis, comma 1, D.L. n. 193 del 2016. Con la soppressione della parola “spontaneo” si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente. Inoltre, tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale).
I versamenti effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell’ente locale (di cui all’art. 52, comma 5, lett. b, punto 4), sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario.
Viene tenuto fermo quanto previsto in materia di versamento dell’IMU (nuova IMU) e del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (rispettivamente ai commi 765 e 844art. 1L. n. 160 del 2019).
E’ integrato l’art. 53D.Lgs. n. 446 del 1997, che istituisce l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, al fine di chiarire che il versamento delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore degli affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (soggetti individuati dall’art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446 del 1997).
I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i predetti affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2020 alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione.
Gli enti locali, ai soli fini di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire ai concessionari l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.
Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, approvato D.Lgs. n. 267 del 2000, che esclude la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.
Viene disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione. Si applicano le seguenti regole:
– gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell’ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo;
– a tal fine, l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR);
– restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.
L’accertamento esecutivo degli enti locali
E’ introdotto per le entrate enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dagli artt. 29 e 30D.L. n. 78 del 2010, che ha introdotto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione forzata.
L’accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 1° gennaio 2020; tale decorrenza opera con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata. La relazione illustrativa chiarisce che gli atti di accertamento riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle contravvenzioni stradali.
L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all’art. 32D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Il contenuto degli atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall’ente, relativo all’accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e dell’art. 19D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell’atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini innanzi visti, sulla base degli atti ivi indicati
In ordine alla specifica procedura di esecuzione forzata, è chiarito che gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del MEF.
Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di dall’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. Nelle more dell’emanazione del decreto del MEF, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente.
Tuttavia, la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine di sessanta giorni o l’eventuale termine per il ricorso. Ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affidamento in carico, venga a conoscenza dì elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, la sospensione automatica non opera e non deve essere inviata l’informativa sull’affidamento.
Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva. Gli enti e i soggetti affidatari dei servizi per la riscossione si avvalgono della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate, di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l’esclusione di quanto previsto (art. 48-bis del decreto stesso) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (di cui all’art. 50D.P.R. n. 602 del 1973).
Nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate Riscossione – AER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi devono essere maggiorate degli interessi di mora nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale (così determinati ai sensi dell’art. 30D.P.R. n. 602 del 1973 e, dal 1° luglio 2019, dal provvedimento 23 maggio 2019, Agenzia delle entrate), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.
All’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’art. 17, comma 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. n. 112 del 1999.
Ai fini della procedura di riscossione i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’ingiunzione di cui al testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti di accertamento esecutivo.
Nomina di funzionari responsabili della riscossione
Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
Tutela dei diritti del contribuente, limiti all’esecutività dell’accertamento e certezza degli oneri della riscossione coattiva
E’ individuato il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l’atto di accertamento esecutivo locale – disciplinato al comma precedente – non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, il predetto importo minimo.
E’ introdotto l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 1, comma 544, L. n. 228 del 2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro, viene ridotto a 60 giorni.
La dilazione del pagamento delle somme dovute
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Fino a 100,00 euro non c’è rateazione. Le rate aumentano con l’aumentare delle somme dovute.
L’ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto e’ immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall’ente con apposita deliberazione.
I costi di elaborazione, di notifica degli atti e per la procedura coattiva
I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del MEF (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001), e del MEF 12 settembre 2012 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012), nonché ai regolamenti di cui ai decreti del MiEF 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Applicazioni alle ingiunzioni
Le disposizioni innanzi viste si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni fiscali, fino all’applicazione delle norme in tema di accertamento esecutivo degli enti locali.
Albo dei concessionari; degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale
E’ affidato a un decreto di natura regolamentare del MEF il compito di istituire una sezione separata nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione delle entrate locali. In tale provvedimento sono contenute le disposizioni generali sui criteri di iscrizione obbligatoria, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.
Con uno o più decreti del MEF sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti: a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all’avvio delle procedure di cancellazione dall’albo; b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell’ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all’oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; c) definizione di criteri relativi all’affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.
Per l’iscrizione nell’albo o nella sezione separata del medesimo albo sono richieste misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Gli importi tengono conto della popolazione dell’ente.
I soggetti iscritti all’albo e alla menzionata sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020.
Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche
I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Gli uffici dell’Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di attribuzione della rendita catastale del bene venduto all’incanto nel caso di procedura di esproprio (di cui all’art. 79, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973).
Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l’ingiunzione o l’atto di accertamento esecutivo sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all’Agenzia delle entrate.
Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l’imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
Le abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-septies dell’art. 4D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265; b) il comma 225 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244; c) il comma 28-sexies dell’art. 83D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; d) l’art. 3-bisD.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell’art. 7D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
Agenti della riscossione
Il contenuto delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nel caso di trasferimento del ramo d’azienda relativo a tali attività da parte di società in precedenza concessionarie del servizio nazionale di riscossione (ai sensi dell’art. 3 comma 24, lett. b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248) (art. 1, commi da 784 a 815).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto