21/01/2020 – Ok all’acquisto delle apparecchiature di rilevamento con le entrate degli autovelox

Ok all’acquisto delle apparecchiature di rilevamento con le entrate degli autovelox
di Vincenzo Giannotti
Le entrate derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, accertati mediante apparecchiature di rilevamento in base all’articolo 142 del codice della strada, sono state al centro della decisione della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019, sul Quotidiano degli eti locali e della Pa del 14 gennaio) secondo la quale gli enti locali hanno l’obbligo di iscrivere le somme in bilancio ripartendole in parti uguali tra l’organo accertatore delle sanzioni e il proprietario della strada con obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La nomofilachia contabile, tuttavia, non è intervenuta sulla loro destinazione, pertanto alla domanda posta da un ente locale, se sia possibile acquistare i sistemi di rilevazione o le apparecchiature di rilevamento della velocità con i medesimi proventi, la risposta della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 447/2019) è positiva. Infatti, il comma 12-ter dell’articolo 142 ha stabilito che tra i vincoli di destinazione rientri anche quello destinato al «potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale».

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