21/01/2020 – L’ANAC estende l’obbligo di pubblicazione dei redditi dei Segretari e dei direttori generali degli enti locali. Il “Milleproroghe” lo sospende per un anno

L’ANAC estende l’obbligo di pubblicazione dei redditi dei Segretari e dei direttori generali degli enti locali. Il “Milleproroghe” lo sospende per un anno
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
L’ANAC ha ricevuto una richiesta di chiarimenti sulle corrette modalità di applicazione dell’art. 14 comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, in particolar modo i comuni richiedenti hanno incentrato il loro quesito sulla applicabilità degli obblighi di comunicazione e pubblicazione aventi ad oggetto le dichiarazioni reddituali di cui alla lettera f) anche negli enti locali in cui il Direttore generale e il Segretario comunale o provinciale, sebbene considerati dirigenti apicali, non risultino sostanzialmente a capo di articolazioni e strutture organizzative di secondo livello.
Sulle funzioni del Segretario e del Direttore Generale
Nel solco della richiesta in questione, l’Autorità ha analizzato minuziosamente il ruolo e le funzioni sia del Segretario comunale e provinciale sia del Direttore generale (ove questo venisse nominato in via autonoma dal Sindaco o dal Presidente della Provincia).
Il ruolo e le funzioni del Segretario sono disciplinati dall’art. 97D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che lo individua quale “figura dirigenziale a cui sono attribuiti importanti compiti a garanzia dell’imparzialità dell’attività amministrativa”, l’ANAC ha inoltre dettagliato le funzioni legate a tale ruolo che, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e ne coordina l’attività, esprime pareri di regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’organo esecutivo (a meno che non si sia in presenza di atti avente contenuti di mero indirizzo), roga i contratti nei quali l’ente è parte (su richiesta dello stesso), esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme statutarie, regolamentari o conferitagli da Sindaco o Presidente della Provincia e, se conferitegli, esercita anche le funzioni di Direttore generale. Nell’analisi della figura del Direttore Generale, invece, l’Autorità ha preso le mosse dall’art. 108D.Lgs. n. 267/2000, dal quale risulta che i compiti principali di tale figura consistano nell’attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, nella supervisione alla gestione dell’ente, nonché nella predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2, TUEL. Si ricorda come la figura del direttore generale nei comuni è stata limitata ai soli quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, a seguito delle modifiche operate dall’art. 2 comma 186, lett. d), L. n. 191/2009 e dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2.
L’ANAC, stando così le cose, ha concluso l’indagine affermando che “il dettato normativo evidenzia che sia il Segretario comunale o provinciale che il Direttore generale rivestono una posizione apicale nell’ente locale e svolgono attività che implicano l’esercizio di rilevanti compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e strumentali. Viene, inoltre, in rilievo per ambedue le figure il rapporto fiduciario che li collega all’organo politico che conferisce la nomina”; pertanto entrambe le figure devono essere considerate come “apicali”.
Sull’applicabilità della lettera f) dell’art. 14 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013
Sull’applicabilità della normativa alle tre figure appena esaminate, l’Autorità si è rifatta alla delibera n. 586/2019, adottata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 20/2019, nella quale il giudice di legittimità ha ravvisato nei commi 3 e 4 dell’art. 19D.Lgs. n. 165/2001, il parametro normativo di riferimento per l’individuazione degli incarichi dirigenziali ai quali si applica il regime di trasparenza rafforzato di cui alla lett. f) dell’art. 14TUEL. In tale delibera si è osservato come “una lettura attenta della pronuncia permette di comprendere che i dirigenti cui applicare (la normativa) (…) sono individuabili (…) anche nelle Regioni e negli enti locali.”. L’ANAC ha poi ricordato come sia lo stesso art. 27D.Lgs. n. 165/2001 a prevedere per le pubbliche amministrazioni non statali, le Regioni e gli enti pubblici non economici, l’adeguamento al capo II della normativa, riguardante la dirigenza e lo stesso art. 19. sottolineando che, la circostanza che la Corte Costituzionale richiami il decreto in oggetto “non permette di escludere che la normativa, (…), possa essere applicabile anche alle amministrazioni non statali”: il criterio desumibile dalla norma è, pertanto, quello dell’individuazione dei dirigenti cui spetta l’obbligo di pubblicazione “non tanto in ragione dell’amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti”.
L’Autorità ha quindi affermato che il Segretario e il Direttore generale sono riconducibili alle figure di dirigenti di livello apicale, analogamente a quelle ex commi 3 e 4 dell’art. 19D.Lgs. n. 165/2001 in quanto ad essi sono attribuiti quei compiti “ritenuti di elevatissimo rilievo” che per il giudice di legittimità sono presupposto di applicazione della lettera f), del comma 1 dell’art. 14. Inoltre, ha individuato un altro rilevante criterio di applicazione nello stretto coordinamento tra queste figure e l’organo di indirizzo politico. Per il Segretario comunale in particolare, l’ANAC ha fatto riferimento alla sentenza n. 23 del 2019 della Corte Costituzionale nella quale si sottolinea che lo stesso “è certamente figura apicale e altrettanto certamente intrattiene con il Sindaco rapporti diretti, senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative”.
Dopo aver ritenuto quindi applicabile l’art. 14comma 1, lettera f), la Corte ha evidenziato che qualora le figure del Segretario e del Direttore Generale non risultassero in concreto a capo di strutture con ulteriori articolazioni di uffici cui fanno capo figure dirigenziali, questo non può essere motivo di esclusione dall’applicazione degli obblighi individuati nella normativa in questione e che anzi, l’assenza di un’organizzazione in tal senso deve dar luogo “a riflessioni ulteriori che riguardano la congruenza della struttura organizzativa rispetto alle previsioni normative.”
La delibera dell’Autorità
Per quanto sopra esposto, l’ANAC ha deliberato che al Segretario e, negli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, al Direttore Generale, ove nominato, “sono applicabili le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14, comma 1, lett. da a) a f) D.Lgs. n. 33/2013.”.
Il recente decreto mille “proroghe”
La deliberazione dell’ANAC pur deliberata in data 18 dicembre 2019 è stata depositata solo in data 10 gennaio 2020, ossia dopo che il legislatore con il decreto n. 162/2019 è intervenuto sugli obblighi di pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici. In particolare all’art. 1, comma 7, del citato decreto è stato disposto che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Si ricorda come la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. La disposizione legislativa, con la sospensione dell’adempimento fino al 31/12/2020, prevede che entro tale termine il Governo adotti un regolamento che individui i dati che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti previsti dalla legge devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

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