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Imu, no alla denuncia se varia il valore 
di Luigi Lovecchio – Il Sole 24 Ore – lunedì, 20 Gennaio 2020
In caso di variazione del valore delle aree edificabili, risultante dalla modifica dei valori di riferimento adottati dal Comune, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Imu. Quindi, se il pagamento effettuato è inferiore al dovuto, la contestazione è quella di omesso versamento, con l’ ulteriore conseguenza che il termine di decadenza dell’ accertamento scade un anno prima. La conclusione è contenuta nella sentenza 285/1/2019 della Ctp Como (presidente Montanari e relatore Pirola), depositata lo scorso 20 novembre.
Questi i fatti. Il contribuente ha sempre pagato l’ imposta sugli immobili sul valore a suo tempo indicato nella delibera del Comune. Nel corso del 2012, il Comune ha aggiornato la delibera dei valori, ma il contribuente ha continuato a versare il tributo (in questo caso, l’ Imu) sul precedente valore. L’ ente impositore ha pertanto contestato l’ omessa dichiarazione di variazione, notificando l’ atto di accertamento a fine 2018. Si è infatti ritenuto che, poiché l’ obbligo dichiarativo avrebbe dovuto essere adempiuto a giugno 2013, il quinquennio dell’ accertamento iniziava a decorrere da tale anno. La Ctp è stata invece di diverso avviso, accogliendo la tesi del ricorrente secondo cui, nella specie, si era cospetto della violazione dell’ obbligo di versamento.
Di conseguenza, l’ anno di partenza era il 2012 e non il 2013. Secondo i giudici di primo grado, che hanno richiamato un precedente isolato della Cassazione (sentenza 25304/2017), poiché il Comune era a conoscenza del nuovo valore delle aree, non vi era alcun obbligo dichiarativo. Tanto, in applicazione del principio secondo cui la denuncia va presentata solo con riferimento ai dati non conoscibili dal Comune. In forza di tale premessa giuridica, i giudici lombardi hanno annullato l’ accertamento per decadenza dei termini.
Questa tesi, però, desta più di una perplessità. I valori deliberati dai Comuni, infatti, costituiscono un mero elemento di orientamento per i contribuenti ma non hanno alcuna valenza di carattere sostanziale. D’ altro canto i Comuni non possono intervenire sulla fattispecie imponibile. L’ aggiornamento degli importi di riferimento, quindi, non può in nessun modo essere equiparato a una nuova determinazione della base imponibile. Il contribuente è infatti libero di adeguarsi o meno alla deliberazione locale.

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