21/01/2020 – Fondo risorse decentrate – mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento

Fondo risorse decentrate – mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento
Comune di Monteu da Po (TO) – richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, con riguardo alla gestione delle risorse destinate al finanziamento della spesa di personale (fondo delle risorse decentrate). Alla luce della disciplina e della giurisprudenza contabile sul tema e nel solco dell’interpretazione dell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, offerta dalla giurisprudenza contabile, in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi. Nell’ipotesi, poi, di mancata sottoscrizione del contratto decentrato nell’anno di riferimento, fermo che il principio contabile sul tema debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, potranno essere “trasportate” soltanto le risorse del fondo di parte stabile, che andranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti Aran, non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo. Nel caso, infine, in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che abbia causato una errata sottostima del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, considerata la ratio della disposizione in parola, che è quella di porre un limite quantitativo all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, e posto che, in via generale, il Legislatore abbia voluto così “cristallizzare” il tetto di spesa in parola all’importo determinato nel 2016, ai fini del contenimento della medesima, sul presupposto implicito, tuttavia, che tale determinazione sia stata effettuata dagli enti correttamente, cioè che i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie, qualora ciò non sia avvenuto con riguardo alle risorse stabili, pare coerente con la ratio richiamata che l’ente stesso possa procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi.
 
*************
Sezione regionale di controllo per il Piemonte
Delibera n. 182/2019/SRCPIE/PAR
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente
Dott. Luigi GILI Consigliere
Dott.ssa Laura ALESIANI Referendario relatore
Dott. Marco MORMANDO Referendario
 
nell’adunanza del 5 e del 19 dicembre 2019
Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di MONTEU da PO (TO) formulata con nota datata 29.10.2019 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 04.11.2019, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza;
Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Laura ALESIANI;
PREMESSO IN FATTO
Con nota indicata in epigrafe il Commissario straordinario del Comune di Monteu da Po ha formulato un’articolata richiesta di parere, che, facendo riferimento al punto 5.2 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, nonché ad alcune Circolari del MEF Ragioneria Generale dello Stato, e alla Deliberazione n. 7/2019 della Sezione regionale di controllo per il Lazio, pone i seguenti quesiti:
“a) (se) in caso di mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate per diversi anni e mancata contrattazione decentrata relativa alle medesime annualità sia ora possibile applicare una tantum le risorse economiche residue di parte stabile confluite nell’avanzo vincolato sulla base di quanto indicato nella circolare MEF Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012 letta in combinato disposto con la nota prot. 257831 del 18.12.2018, del MEF Ragioneria Generale dello Stato, indirizzata alla Regione Lombardia, quali risorse variabili, nel fondo per le risorse decentrate 2019 ovvero in quelli successivi frazionandone l’importo;
b) (se) in caso di avvenuta costituzione del fondo delle risorse decentrate per diversi anni ma non intervenuta contrattazione decentrata negli anni di riferimento, sia ora possibile applicare una tantum le risorse economiche residue di parte stabile confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato sulla base di quanto indicato nella circolare MEF Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012 letta in combinato disposto con la nota prot. 257831 del 18.12.2018, del MEF Ragioneria Generale dello Stato, indirizzata alla Regione Lombardia, quali risorse variabili, nel fondo per le risorse decentrate 2019 ovvero in quelli successivi frazionandone l’importo;
c) (se) in caso di avvenuta costituzione del fondo per le risorse decentrate per diversi anni, indipendentemente dalla presenza o meno della contrattazione decentrata, a seguito di verifica dalla quale emerga l’individuazione della presenza di un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima, sia ora possibile recuperare tale/i risorse riaprendo il/i conto/i annuale/i e considerando tale/i somma/e economie degli anni precedenti ed individuare tale nuovo limite quale limite valido ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”.
AMMISSIBILITÀ
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Monteu da Po è ammissibile in quanto proveniente dal Commissario Straordinario e, dunque, dal soggetto titolare – ex lege – della rappresentanza istituzionale dell’Ente; peraltro, la stessa richiesta di quesito risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare in via preliminare che, come previsto dall’art. 7 della Legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 135/2017/PAR del 13 luglio 2017).
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni con Legge n. 109/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).
La funzione consultiva, poi, può riguardare le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e non può rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.
Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere in esame presenta profili di inammissibilità involgendo alcuni aspetti relativi alla tematica dell’interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di cui è competente diverso Organo (come ribadito dalla Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, per la quale esula dalla materia contabile e, dunque, dalla funzione consultiva attribuita dalla legge alla Corte dei conti “qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi (…) al pari dell’interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro”); e ciò con particolare riguardo al punto della richiesta di parere che fa riferimento alla mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate (lett. a) o alla non intervenuta contrattazione decentrata (lett. b) “per diversi anni”, aspetto, quest’ultimo, che esula dalla materia contabile come delineata nell’ambito della funzione consultiva dalla giurisprudenza sopra richiamata, e che non può quindi essere esaminato in questa sede.
Ne consegue che la richiesta di parere formulata dal Comune istante si configura ammissibile esclusivamente entro i limiti relativi all’interpretazione delle disposizioni concernenti il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, nonché delle disposizioni afferenti al contenimento della spesa di personale, e, pertanto, entro i limiti riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica”, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale sopra citate.
L’esame dei quesiti posti, inoltre, entro i predetti limiti, deve altresì essere circoscritto al piano generale ed astratto dell’interpretazione dei precetti, essendo riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente l’applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati, e stante la necessità di evitare che il parere possa tradursi nella formulazione di indirizzi di carattere puntuale nei confronti dell’Amministrazione richiedente.
Del resto, va rammentato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, spettando all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Piemonte 16.1.2014 n. 9 e 2.2.2017 n. 24).
MERITO
La richiesta di parere in parola, scrutinata entro i limiti indicati in premessa, pone alcune questioni relativamente alla disciplina contabile della spesa per il personale, e, specificatamente, in tema di fondo per le risorse decentrate, a partire, in primo luogo, dal caso di mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate e mancata contrattazione decentrata – primo quesito posto dalla richiesta di parere in esame (lett. a).
Sul punto, l’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 sancisce, al punto 5.2, che, “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.
La disciplina contabile, quindi, distingue l’ipotesi di mancata costituzione del fondo da quella in cui il fondo sia stato costituito, ma il contratto non sia sottoscritto nell’esercizio finanziario di riferimento – secondo quesito posto dalla richiesta di parere in esame (lett. b).
Nel primo caso, infatti, come già precisato, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
Nel secondo caso, invece, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo (si tratta in realtà di una “determina” posto che la costituzione del fondo è di competenza dirigenziale), le risorse destinate al finanziamento del fondo medesimo risultano definitivamente vincolate; non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l’intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio (cfr., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 57 del 23/03/2018, e Deliberazione della Sezione regionale di controllo del Molise n. 218 del 05/10/2015).
In particolare, poi, la giurisprudenza contabile ha precisato che “ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del “Fondo” quale atto unilaterale da parte dell’amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al richiamato principio contabile, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso “Fondo” (cfr., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263 del 04/05/2016).
In argomento, inoltre, è stato altresì puntualizzato come la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passi necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del “Fondo”, l’individuazione delle modalità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato. Ne consegue che “la costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza e che “ogni ritardo sulla tempistica richiamata determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziate con ripercussioni negative sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi” (v., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto delibera n. 263/2016 cit., e Deliberazione della Sezione regionale di controllo per Friuli Venezia Giulia n. 51 del 21/09/2016).
Con riferimento alle risorse variabili, pertanto, la giurisprudenza delle Sezioni regionali ha da sempre sottolineato l’importanza della tempestiva costituzione del fondo, trattandosi di risorse che devono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.
Ne discende che, se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l’effettivo conseguimento degli stessi.
Per tale ragione, solo l’atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse, come espressamente sancisce l’allegato 4/2, il quale dispone che: “… nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate” (punto 5.2 dell’allegato 4/2).
In tal senso, pertanto, in assenza dell’atto di costituzione del fondo, le risorse variabili confluiscono nelle economie di bilancio, mentre le risorse stabili confluiscono nell’avanzo vincolato (cfr., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 57/2018 cit.).
Sul tema, la Sezione regionale di controllo per il Molise ha, inoltre, sottolineato che nel concetto “di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” non possono farsi rientrare le risorse variabili, sebbene disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, atteso che “le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale. Pertanto, si ritiene che le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell’anno nel quale sono stanziate (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all’incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente” (v., così, Deliberazione n. 161 del 18/07/2017).
Sul punto, e con particolare riferimento al perimetro applicativo del già citato punto 5.2 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 (in base al quale, “in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”), la più recente giurisprudenza contabile ha confermato l’orientamento sopra richiamato, fissando alcuni principi orientativi: 1) la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; 2) in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione; 3) non migliore sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (cfr., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 7 del 15/03/2019; sul punto v., altresì, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 161/2017 cit.).
La Sezione regionale di controllo per il Molise, in tema, ha poi ulteriormente evidenziato come le risorse “trasportate”, ancorchè di parte stabile, debbano essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 15 del 07/02/2018, che richiama il parere MEF del 24 gennaio 2013, e la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201 del 25 luglio 2019).
Alla luce della disciplina e della giurisprudenza contabile sopra richiamate e nel solco dell’interpretazione dell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, offerta dalla giurisprudenza contabile come sopra ricostruita, pare, quindi, possibile rispondere al primo quesito posto dal Comune istante (quesito di cui alla lett. a) nel senso che, in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi.
Quanto al secondo quesito formulato dal Comune istante (quesito di cui alla lett. b), cioè relativo all’ipotesi di avvenuta costituzione del fondo per le risorse decentrate ma non intervenuta contrattazione decentrata, si è già affermato il principio secondo il quale “non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio” (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019 cit.).
Sul punto la Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia (con la Deliberazione n. 29 del 24/04/2018) ha evidenziato, conformemente alla giurisprudenza contabile della Corte dei conti, che “…. questa Sezione ha finora sempre ritenuto indispensabile che l’intero procedimento si fosse perfezionato secondo la fisiologica conseguenzialità degli atti ed entro l’anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l’anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell’avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l’utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR”.
Del resto, viene costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile la c.d. “contrattazione tardiva” considerata tale già quella che interviene alla fine dell’esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente “a sanatoria”).
Pertanto, fermo che il principio contabile di riferimento debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, nell’ipotesi di mancata sottoscrizione nell’anno di riferimento, potranno essere “trasportate” soltanto le risorse del fondo di parte stabile, che andranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti Aran, non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo (v, così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019 cit.).
Quanto, infine, con riguardo al terzo quesito formulato dal Comune istante (quesito di cui alla lett. c), cioè se sia possibile, nel caso in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima, individuare un nuovo limite quale limite valido ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, occorre in via preliminare individuare la ratio della disposizione in parola.
In particolare, l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 così recita: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.
Tale disposizione, ponendosi nel solco della precedente disciplina di legge, pone un limite quantitativo all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (v., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27 del 21/02/2019).
Le Sezioni regionali di controllo hanno precisato che, nel computo del tetto di spesa previsto dalla disposizione, rientrano, ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dall’Ente e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni (cfr., in tal senso, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019 cit. e la giurisprudenza ivi richiamata – Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 99/PAR/2018 e Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 200/PAR/2018).
Sembrerebbe, pertanto, derivarne che, in via generale, il Legislatore abbia voluto così “cristallizzare” il tetto di spesa in parola all’importo determinato nel 2016, ai fini del contenimento della medesima, sul presupposto implicito, tuttavia, che tale determinazione sia stata effettuata dagli enti correttamente, cioè che i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie; qualora ciò non sia avvenuto con riguardo alle risorse stabili, pare coerente con la ratio della disposizione richiamata che l’ente stesso possa procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi.
Ovviamente l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima dovrà essere posto in capo all’ente, quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale.
L’Amministrazione comunale potrà quindi assumere le proprie determinazioni entro il quadro di riferimento sopra delineato entro i predetti limiti relativi all’interpretazione delle disposizioni concernenti il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, nonché delle disposizioni afferenti al contenimento della spesa di personale.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
 
Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 5 e del 19 dicembre 2019.
 
 
Il Relatore Il Presidente
F.to Dott.ssa Laura ALESIANI F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO
 
 
Depositata in Segreteria il 19/12/2019
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Nicola MENDOZZA

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto