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Whistleblowing, spiate anonime inutilizzabili
di Dario Ferrara

Il dipendente pubblico finito sotto processo disciplinare non può conoscere i nomi dei colleghi che l’hanno denunciato perché sono coperti dalla legge sul whistleblowing. Ma comunque le segnalazioni anonime non sono utilizzabili contro di lui nel procedimento. E l’incolpato può comunque ottenere la relazione realizzata dagli ispettori sul suo conto, per quanto piena di omissis su persone e circostanze: oltre al diritto di difesa del lavoratore, infatti, va garantita la possibilità di tutelarsi in altre sedi. È quanto emerge dalla sentenza 1553/19, pubblicata dalla sesta sezione del Tar Campania.

Viene accolto solo in parte il ricorso della preside di un liceo, condannata a una sanzione pecuniaria all’esito del giudizio disciplinare. Può ottenere dall’amministrazione tutti gli atti istruttori, ma oltre all’identità degli autori delle segnalazioni sarà oscurato anche il contenuto degli esposti, dal quale si potrebbe comunque risalire alla «gola profonda». E ciò perché il decreto legislativo 179/17 è chiaro nel tutelare la riservatezza di chi denuncia le irregolarità: deve rimanere anonimo, a meno che non sia l’interessato a voler uscire allo scoperto, e la segnalazione risulta sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge sulla trasparenza amministrativa. Si tratta di una precisa scelta del legislatore che risale alla riforma Severino: serve a prevenire la cattiva amministrazione oltre che la corruzione negli enti pubblici in un’ottica di controllo diffuso dei dipendenti.
Il nome della «gola profonda», peraltro, non può venire fuori neanche se l’amministrazione fa un uso illegittimo della segnalazione. Come si tutela il diritto di difesa dell’incolpato? Scatta lo stop alla contestazione quando l’addebito risulta fondato soltanto sulle denunce note soltanto all’amministrazione mentre dovrebbero essere note anche al lavoratore per consentirgli di replicare. E spetta al giudice chiamato a decidere sulla legittimità della sanzione disciplinare stabilire se l’ente datore abbia fatto o no un uso legittimo della segnalazione nell’ambito del procedimento contro il dipendente. Nella specie le denunce contro la preside vanno oltre le controversie di carattere personale né riguardano rivendicazioni sul rapporto di lavoro nei confronti dei superiori, ipotesi nelle quali non c’è scudo del whistleblowing: si ipotizza perfino un danno erariale.

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