14/01/2020 – Riscossione locale con lo sprint 

Riscossione locale con lo sprint 
di SERGIO TROVATO – Italia Oggi Sette – 13 Gennaio 2020
Province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali devono incassare direttamente le loro entrate, sia tributarie sia patrimoniali. I soggetti che svolgono per conto delle amministrazioni pubbliche le attività di accertamento e riscossione, infatti, non possono più effettuare gli incassi delle somme versate da contribuenti e utenti sui conti dedicati, dovute a vario titolo ai suddetti enti. I concessionari non possono più maneggiare denaro pubblico e riscuotere le entrate degli enti territoriali, non solo quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, ma anche quelle recuperate in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva. Rimangono invariate le norme relative ai versamenti unitari fatti con il modello F24. Allo stesso modo nulla cambia per la riscossione delle entrate a mezzo ruolo. È uno degli effetti della riforma della riscossione delle entrate locali, che ha preso il via dal 1° gennaio scorso. Inoltre, non è più richiesta la notifica della cartella di pagamento o dell’ ingiunzione per il recupero dei crediti.
Gli accertamenti tributari degli enti locali e gli avvisi di pagamento riguardanti le entrate patrimoniali sono immediatamente esecutivi e consentono l’ esazione immediata delle somme dovute dai debitori. Sono alcune delle novità contenute nella manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), riguardanti la riscossione delle entrate degli enti territoriali. Versamenti diretti. I versamenti, quindi, devono essere fatti direttamente all’ ente creditore e non più al soggetto affidatario. Ai concessionari è impedito di maneggiare denaro pubblico. È stato modificato l’ articolo 2-bis del decreto legge 193/2016, che aveva già escluso il versamento delle entrate spontanee o volontarie nelle casse del concessionario delle somme dovute all’ ente. Il limite non è più riferito solo ai pagamenti volontari, ma a tutte le somme accertate e riscosse dall’ affidatario del servizio. Il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle altre amministrazioni locali va effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati.
I crediti, poi, possono essere riscossi attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi enti oppure tramite la piattaforma tecnologica che consente i pagamenti informatici, le cui regole sono fissate dall’ articolo 5 del Codice dell’ amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005). Per le entrate fiscali è possibile avvalersi anche del sistema dei versamenti unitari con il modello F24. Considerato che è impedito ai concessionari iscritti all’ albo del ministero dell’ economia e delle finanze di incassare le somme per conto dell’ ente, vanno modificati i contratti in corso, già stipulati, alla data del 1° gennaio 2020, entro il 31 dicembre 2020. Tuttavia, premesso che le somme recuperate non possono essere versate sui conti degli affidatari, la ratio legis è anche quella di non allungare troppo i tempi per il pagamento dell’ aggio.
Non a caso, a garanzia dei concessionari, al fine di verificare e rendicontare i versamenti, gli enti creditori devono permettere l’ accesso ai conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate che formano oggetto degli affidamenti o, comunque, agli altri canali di pagamento istituiti dall’ amministrazione pubblica. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il giorno dieci del mese, all’ ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, al tesoriere è imposto di accreditare sul conto del concessionario le somme di competenza, che devono essere prelevate dai conti correnti dedicati. Queste disposizioni non trovano applicazione qualora l’ ente creditore riscuota a mezzo ruolo e abbia affidato l’ incarico all’ agente della riscossione.
Gli accertamenti esecutivi. Altra novità importante è che dal 1° gennaio gli accertamenti tributari degli enti locali e gli avvisi di pagamento riguardanti le entrate patrimoniali sono immediatamente esecutivi. Questo comporta l’ esazione immediata delle somme dovute dai debitori. Non è più imposta la notifica della cartella di pagamento o dell’ ingiunzione per il recupero dei crediti. Si passa direttamente dalla fase accertativa a quella esecutiva e di espropriazione forzata. Province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali, dunque, possono accelerare i tempi per la riscossione coattiva di tutte le entrate, sia tributarie che extratributarie. Gli accertamenti tributari e gli atti di riscossione per il recupero dei crediti riguardanti le entrate patrimoniali emessi dagli enti territoriali, che riscuotono in proprio, e quelli emanati dai concessionari, devono contenere l’ intimazione a adempiere entro 60 giorni, per le entrate fiscali entro il termine di presentazione del ricorso, gli importi richiesti.
I debitori devono essere informati sulle conseguenze negative che produce il mancato pagamento. Negli atti deve essere espressamente indicato: che costituiscono titolo esecutivo; che, se verrà omesso il pagamento, saranno attivate le procedure esecutive e cautelari; che l’ ente, o il concessionario in caso di affidamento dell’ attività di accertamento, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, facendo ricorso all’ esecuzione forzata. Questi elementi essenziali devono essere riprodotti anche negli atti da notificare al contribuente, qualora siano ricalcolati gli importi dovuti, a titolo di tributo e sanzioni, in seguito al perfezionamento dell’ accertamento con adesione. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica degli atti esecutivi. Se le somme richieste non vengono versate, il pagamento è insufficiente o è tardivo, non è comunque irrogabile la sanzione amministrativa del 30%, prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.
Pertanto, gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso o decorsi 60 giorni dalla notifica dell’ atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali. Gli atti, invece, non sono immediatamente esecutivi per le sanzioni tributarie, in base a quanto disposto dall’ articolo 19 del decreto legislativo 472/1997. Del resto, questa norma subordina la riscossione delle sanzioni all’ emanazione della sentenza di primo grado favorevole, in tutto o in parte, all’ amministrazione. Pertanto, prima di esperire le azioni esecutive, non è più un passaggio obbligato la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ ingiunzione. Decorso il termine di 30 giorni dal termine stabilito per il pagamento (60 giorni), la riscossione è affidata al concessionario che può attivare le procedure esecutive.
L’ esecuzione forzata, però, è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’ affidamento in carico al soggetto legittimato al recupero dei crediti. Ma il blocco temporaneo non si estende alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione d’ ipoteca sugli immobili). Allo stesso modo non si applica la sospensione in presenza di accertamenti definitivi, sentenze passate in giudicato o qualora il debitore decada dal beneficio della dilazione. A tutela del debitore, la disposizione della legge di Bilancio fissa un adempimento a carico degli enti e dei concessionari se le somme dovute non sono superiori a diecimila euro. In quest’ ultimo caso, prima di avviare azioni esecutive e cautelari è necessario spedire un sollecito di pagamento con il quale il debitore va avvertito che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, è soggetto all’ esecuzione forzata. Mentre per debiti fino a mille euro, il previgente termine di 120 giorni per l’ adempimento è stato ridotto a 60.

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