14/01/2020 – Incentivi per funzioni tecniche e oneri di urbanizzazione a scomputo: nuovi chiarimenti dalla Corte dei Conti

Incentivi per funzioni tecniche e oneri di urbanizzazione a scomputo: nuovi chiarimenti dalla Corte dei Conti
14/01/2020
Nel caso di opere realizzate dal privato titolare del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione è esclusa l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche per retribuire le prestazioni professionali del RUP.
Lo ha chiarito la Corte dei Conti con delibera 23 dicembre 2019, n. 122 tornata a trattare un tema molto discusso negli ultimi anni: gli incentivi ai tecnici della pubblica amministrazione.
La Corte dei Conti ha risposto ai quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Taggia (IM) in merito all’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo. Entrando nel dettaglio, il Sindaco del Comune di Taggia (IM) ha chiesto se sia possibile inserire in un atto unilaterale d’obbligo relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell’art 16, comma 2, DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) una clausola che imponga al privato il versamento degli oneri per compensare le funzioni tecniche del RUP. In caso affermativo, l’ente chiede se possa essere erogato l’incentivo in caso di opere a scomputo non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza l’espletamento di alcuna procedura di gara.
La Corte dei Conti ha preliminarmente rilevato la natura del quesito che attiene all’interpretazione di disposizioni relative alla contabilizzazione ed alla gestione di particolari categorie di spese, quelle per gli incentivi di cui all’art 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). In particolare, l’art. 113, comma 1 del Codice dei contratti prevede:
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti“.
Ai fini dell’erogazione delle risorse, è, altresì, necessario l’effettivo svolgimento delle prestazioni a cui gli incentivi sono correlati, in modo da remunerare il concreto carico di responsabilità e di lavoro assunto dai dipendenti. Le risorse in esame, infine, possono essere riconosciute solamente in caso di contratti di appalto, con esclusione sia dei contratti di concessione sia degli altri contratti di partenariato pubblico-privato.
Richiamato il quadro normativo di riferimento, i giudici della Corte dei conti ha ricordato che il l’art. 1, comma 3 del Codice dei contratti prevede che “Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113“. In particolare, l’art. 1, comma 2, lett. c) prevede:
“Lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza”.
Il legislatore, dunque, nella medesima disposizione in cui assoggetta anche i lavori eseguiti dal privato che realizza opere a scomputo alla disciplina del codice degli appalti (in quanto sussumibile nella categoria degli “altri soggetti aggiudicatori” di cui all’art. 3 lett g del medesimo decreto), esclude espressamente l’applicazione alle opere in questione degli incentivi per funzioni tecniche. L’art 113, infatti, pone a carico della sola amministrazione la contabilizzazione, la gestione e l’onere finanziario degli incentivi.
Sull’argomento la Corte dei conti si era già espressa concludendo per la non applicabilità dell’art. 113 del Codice dei contratti con le opere realizzate dal titolare del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Poiché i lavori pubblici realizzati da parte di soggetti privati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti non preventivano una spesa a carico dell’ente locale, non ricorre il presupposto per la costituzione del fondo incentivante.
Dunque, si deve concludere che gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a “lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione” (art. 1, comma 2, lett. e d.lgs. 50/16)” (Sezione controllo Lombardia n. 184/PAR/2016).
A diverse conclusioni non è possibile addivenire nell’ipotesi prevista dall’art 16, comma 2 bis del Testo Unico Edilizia che consente l’esecuzione diretta, ad opera del titolare del permesso di costruire, delle opere funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio. La disposizione contiene una eccezionale deroga alla previsione dell’art 1 del Codice dei contratti ed all’applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche, sancendo che, nel caso in cui il valore complessivo delle opere sia inferiore alla soglia comunitaria, “il privato potrà avvalersi della deroga di cui all’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001 ed esclusivamente per quelle funzionali”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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