13/01/2020 – Controllo pubblico congiunto: obbligo di sottoscrizione di un patto parasociale o altro strumento di coordinamento

Controllo pubblico congiunto: obbligo di sottoscrizione di un patto parasociale o altro strumento di coordinamento
10 Gen, 2020
 
 
Nella Delibera n. 77 del 2 ottobre 2019 della Corte dei conti Umbria, viene chiesto un parere in merito alla definizione di cui all’art. 2 e alla applicazione degli artt. 6 e 11 del Dlgs. n. 175/2016, come integrato dal Dlgs. n. 100/2017, in relazione alla nozione di “Società in controllo pubblico” ed ai conseguenti adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche controllanti.
La Sezione rileva che la situazione di controllo pubblico non può essere presunta ex lege in presenza di una partecipazione maggioritaria di più Amministrazioni pubbliche ciascuna delle quali dispone di quote inferiori al 51%, né può essere desunta da comportamenti di fatto, fermo restando che siffatta partecipazione pubblica maggioritaria, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, può essere valutata come un indizio di partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2729 del Cc.. In presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo ai Comuni sussiste l’obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli Enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del Tusp, che consentano ai Comuni soci di esercitare il controllo pubblico. Tuttavia, la Sezione precisa che la mancata partecipazione a siffatte iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all’esercizio del controllo pubblico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa, “considerato che non si tratta, nel caso di specie, di esercitare liberi diritti privati quali azionisti, ma avere proprie potestà pubbliche che rendono doveroso un comportamento a tutela dei propri poteri pubblici di controllo”. Il tema delle conseguenze che potrebbero riconnettersi all’eventualità che gli Enti partecipanti non intendessero partecipare alla sottoscrizione di un patto parasociale o ad analoghe iniziative di aggregazione e coordinamento tra Enti partecipanti atte ad esercitare il controllo pubblico funzionale all’attuazione delle previsioni del Tusp, deve essere affrontato avendo presente il carattere precettivo di dette previsioni, la cui applicazione deve essere comunque assicurata dagli Enti destinatari al fine di uniformare la gestione delle loro partecipazioni al superiore interesse pubblico che ha ispirato il Legislatore del Tusp nella declinazione dei singoli adempimenti prescritti. Al pari di numerose altre disposizioni normative in materia di finanza pubblica, le previsioni del Tusp impattano direttamente sugli esiti della gestione delle partecipate e, di riflesso, sul bilancio consolidato e sull’equilibrio finanziario degli Enti. Sotto questo aspetto, le conseguenze enucleabili a fronte di eventuali inosservanze di tali disposizioni possono collocarsi sullo stesso piano dei comportamenti che violano la generalità delle norme in tema di finanza pubblica e, al pari di questi, concorrere al verificarsi di situazioni che giustificano in particolare l’applicazione delle misure restrittive previste dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), non esclusa la rilevazione di possibili profili di responsabilità amministrativa, anche di tipo sanzionatorio ai sensi dell’art. 148, commi 1 e 4, dello stesso Tuel. Eventuali vincoli statutari che “per decisioni di straordinaria amministrazione” prevedano “il consenso del socio privato” sono di ostacolo all’esercizio del controllo pubblico da parte delle Amministrazioni partecipanti.

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