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Ancora sull’equilibrio di genere nella costituzione delle giunte comunali
A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 8/1/2020)
Con una recente sentenza del TAR Umbria (n. 10 del 3 gennaio 2020) il giudice amministrativo ribadisce principi ormai consolidati in merito al rispetto delle quote di genere nella costituzione delle giunte comunali. Nel caso di specie si trattava della nomina di una giunta, composta da soli uomini, in un Comune con popolazione inferiore ai 3mila abitanti, al quale non si applica il disposto dell’art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014 ma il principio desumibile da norme contenute all’interno del Testo unico degli Enti locali che richiedono comunque, senza alcun vincolo percentuale, la presenza di entrambi i generi all’interno dell’organo esecutivo.

La decisione è stata assunta dal giudice nonostante nel corso del giudizio il comune avesse modificato la composizione della giunta, inserendo anche una donna, esclusivamente per individuare la parte da condannare alle spese di giudizio. A rifondere le spese di giudizio, nella misura complessiva di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, è stato chiamato l’Ente locale, in quanto considerato soccombente virtualmente.

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