03/01/2020 – Niente sanzioni ai dirigenti che non pubblicano i patrimoni 

Niente sanzioni ai dirigenti che non pubblicano i patrimoni 
di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 02 Gennaio 2020
Niente sanzioni ai dirigenti pubblici che non pubblicano i dati patrimoniali, fino al 31 dicembre 2020. Il legislatore interviene nella partita relativa alla pubblicità dei patrimoni dei dirigenti pubblici col decreto legge Milleproroghe 2020 (dl n.162/2019) che prova a fornire una soluzione definitiva alla vicenda innescata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’ articolo 14, comma 1-bis, nella parte in cui estende anche ai dirigenti non appartenenti ai vertici massimi delle amministrazioni statali scelti per via fiduciaria gli obblighi pubblicitari, disposta con la sentenza della Consulta 20/2019.
Come noto, l’ Anac ha adottato la controversa delibera 586 del 2019 del 26 giugno 2019, con, la quale nella sostanza, al posto del legislatore, considerato dalla Consulta unico soggetto dotato del potere di intervenire, ha ritenuto di tornare ad estendere gli obblighi di pubblicità a tutta la dirigenza pubblica, invitando le amministrazioni ad individuare con propri regolamenti i dirigenti assimilabili a quelli di vertice della prima fascia dell’ ordinamento statale. Assimilazione oggettivamente forzata e non possibile, poiché i meccanismi di selezione dei dirigenti statali di prima fascia e, soprattutto, i poteri concreti di determinazione dell’ indirizzo dei quali dispongono, non sono propri della restante dirigenza pubblica. In contrasto con questa deliberazione, il sindacato Cosmed ha presentato un ricorso accolto dal Tar Lazio, Sezione I, con ordinanza 20.11.2019, sospendendone l’ efficacia.
L’ Anac ha, comunque, confermato la propria posizione con la delibera 1126/2019, la quale ha sospeso l’ efficacia della delibera 586/2019 per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale dei «dirigenti sanitari» titolari di incarichi in unità organizzative complesse e al contempo rinviando all’ 1.3.2020 l’ attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti delle regioni e degli enti da queste dipendenti. Il governo intende chiudere la questione. Il milleproroghe, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, contiene una norma finalizzata a riordinare il sistema (si veda ItaliaOggi del 31/12/2019) In primo luogo, si conferma, come doveroso, che ad attuare la sentenza della Corte costituzionale 20/2019 deve essere solo ed esclusivamente il Parlamento.
Nelle more dell’ adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Consulta 20/2019 lo schema di decreto stabilisce che ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del dlgs 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati. In aggiunta, lo schema di d.l. milleproroghe demanda ad un regolamento delegato di delegificazione la specificazione dei dati, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti a vario titolo partecipati di cui di cui all’ articolo 2-bis, comma 2, del dlgs 33/2013, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese i funzionari incaricati nelle posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di due criteri.
Il primo è la graduazione degli obblighi di pubblicazione, funzionale al rilievo esterno dell’ incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’ esercizio della funzione dirigenziale; il secondo è che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivamente di comunicazione all’ amministrazione di appartenenza. Inoltre, lo schema di decreto invita all’ individuazione dei dirigenti dell’ amministrazione dell’ interno, delle forze di polizia, delle forze armate dell’ amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati concernenti i redditi e il patrimonio non debbano essere per nulla pubblicati, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ ordine e sicurezza pubblica nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ ordine e della sicurezza interna ed esterna.

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