03/01/2020 – Negli enti virtuosi, assunzioni sganciate dalle cessazioni

Cosa cambia dopo il via libera della Stato-città al dm attuativo del decreto Crescita
Negli enti virtuosi, assunzioni sganciate dalle cessazioni
 
Sblocco delle assunzioni anche nei comuni virtuosi. Il via libera della Conferenza stato-città e autonomie locali al decreto attuativo dell’art. 33 del dl 34/2019 consentirà dal prossimo anno di sganciare i nuovi reclutamenti dalle cessazioni, misurando l’ampiezza del turnover in base al peso della spesa per il pagamento degli stipendi sulle entrate correnti.
In pratica, dopo le regioni (per le quali il decreto sblocca-assunzioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine 2019), anche i sindaci potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell’anno precedente, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità.
In particolare, il decreto messo a punto dal ministro della Funzione pubblica Fabiana Dadone individua nove fasce demografiche, a ciascuno delle quali è associato un valore soglia decrescente rispetto al numero degli abitanti: si passa dal 29,5% per gli enti che stanno sotto i 1.000 al 25,3% di quelli oltre il milione e mezzo. Chi sta al di sotto potrà assumere anche oltre il 100% del turnover, sino a una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia. Il provvedimento fissa altre due condizioni: 1) fino al 2024, l’incremento della spesa di personale dovrà essere contenuto entro percentuali annuali massime; 2) dovrà essere garantito l’equilibrio pluriennale di bilancio, certificato dall’organo di revisione economico-finanziaria.
Quindi, dopo oltre un decennio di vincoli parametrati sui risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute negli esercizi precedenti (con un complesso meccanismo di recupero dei «resti» non utilizzati), il legislatore cambia rotta: il budget assunzionale dipenderà esclusivamente dalla sostenibilità delle uscite, misurata in relazione alla capacità finanziaria ordinaria.
Chi spende meno in rapporto a quanto incassa potrà assumere di più, chi spende di più (sempre in rapporto alle entrate) avrà margini inferiori.
Gli enti che avranno un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti sopra soglia dovranno avviare un percorso di graduale riduzione fino al conseguimento del predetto valore soglia, anche applicando un turnover inferiore al 100%.
Il nuovo regime si delinea maggiormente rispettoso dell’autonomia finanziaria locale e molto più premiante per le amministrazioni con i conti in regola, mentre per le altre è previsto comunque un orizzonte temporale abbastanza ampio per graduare il rientro.
L’art. 33 precisa, infine, che «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018». Ciò significa che gli enti cui sarà permesso di assumere più personale di quello cessato in precedenza, potranno incrementare il fondo rispetto all’omologa voce di spesa del 2016, mentre viene fatto salvo il limite iniziale quando il personale in servizio si è ridotto.

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