02/01/2020 – L’uguaglianza di genere nelle giunte non deve poter essere aggirata – La parità vale sempre – Anche per le nomine in corso di consiliatura

L’uguaglianza di genere nelle giunte non deve poter essere aggirata – La parità vale sempre – Anche per le nomine in corso di consiliatura
Per rispettare la normativa in tema di parità di genere nelle giunte si deve sostituire l’assessore esterno che si sia dimesso nel corso della consiliatura?
Il caso segnalato si riferisce a un comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti la cui giunta era formata da quattro assessori oltre al sindaco. A seguito delle dimissioni dell’assessore esterno di genere femminile, attualmente la giunta è composta da quattro uomini, compreso il sindaco, e da una sola donna. Atteso che lo statuto dell’ente contempla la possibilità di nominare un numero di assessori non inferiore a tre e non superiore a quattro, sorge il dubbio se, nello specifico caso, visto che la situazione attuale è conseguente alle dimissioni dell’assessore esterno e non ad una nuova nomina effettuata dal sindaco, sia possibile mantenere la composizione della giunta come risultante a seguito delle suddette dimissioni o sia necessario riequilibrare le percentuali di genere previste dalla vigente normativa. La normativa di riferimento dispone che «nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico». Al riguardo, il Consiglio di stato, con sentenza n. 4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, trovano in esso «un ineludibile parametro di legittimità» e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Tali osservazioni sono state ribadite da ultimo dal Tar Abruzzo con sentenza n. 105 del 2019.

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