02/01/2020 – Avviso pubblico per convenzione riservata alle sole organizzazioni di volontariato. Legittimità.

Avviso pubblico per convenzione riservata alle sole organizzazioni di volontariato. Legittimità.
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 30/12/2019, n.2049.
Scritto da Roberto Donati 30 Dicembre 2019
Operatore privato impugna l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto assistito.
Tra i vari motivi di ricorso spicca quello relativo alla violazione degli artt. 35, 70, 72, 95, 142, 143 e 144, D. Lgs. n.50/2016 ed alla violazione delle direttive 2014/24/UE (artt. 74 e 77), 2014/25/UE (artt. 91 e 94) e 2014/23/UE (art. 19) ossia dei principi, di matrice comunitaria, di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, di apertura al mercato e di concorrenza.
Gli Enti Locali, attraverso apposito protocollo d’intesa, avevano motivato la scelta di ricorrere alla convenzione con soggetti del Terzo Settore.
Dopo aver richiamato l’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 ( Codice del Terzo Settore )[1],il Tar evidenzia come la suddetta previsione normativa si giustifica altresì alla luce dell’art. 45 Cost, che riconosce “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 56 d. lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche “possono” ricorrere a forme di convenzione, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
Trattasi pertanto di attività discrezionale, compatibile con le previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici, purché oggetto di adeguata motivazione. In tal senso, va condiviso quanto riportato dall’ANAC con Delibera 20.1.2016, n. 32, secondo cui “l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione” (cfr. Delibera cit, punto n. 6).
È la motivazione, dunque, che costituisce la chiave di volta di verifica dell’operato dell’Amministrazione. ….
All’evidenza, l’Amministrazione ha compiutamente motivato la propria volontà di rivolgersi ad organizzazioni di volontariato. In particolare:
a) attuazione del principio di solidarietà (che costituisce precipitato logico della citata previsione di cui all’art. 45 Cost.),
b) qualità del servizio (grazie alla capillare diffusione, sul territorio, di associazioni di volontariato), nonché
c) riduzione dei costi,
sono alla base della scelta sinergica della ASL Taranto e dell’Ambito Territoriale TA/2, di provvedere alla stipula di convenzioni con organizzazioni del Terzo Settore, per l’affidamento del servizio di trasporto assistito.
Trattasi di scelta logica, razionale, coerente, non distonica con il panorama costituzionale e sovranazionale di riferimento, che per tali ragioni sfugge al sindacato giurisdizionale, costituendo esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa.
In particolare, la legittimità di tale scelta va affermata anche per quel che attiene ai costi, atteso che nel Protocollo di Intesa si specifica che la remunerazione dovrà unicamente coprire tale costi. In tal senso, si afferma che: “L’affidamento dei servizi in favore delle associazioni di volontariato, come detto, comporta l’esclusiva erogazione di un rimborso spese opportunamente rendicontato. La modalità di rimborso delle spese sostenute deve quindi essere prestabilita in ambito convenzionale e può comprendere la rendicontazione dei costi diretti effettivamente sostenuti, oltre ad eventualmente una quota di costi indiretti collegata allo svolgimento dell’attività. Si sottolinea inoltre che il trasferimento economico da parte dell’ente all’associazione relativo al servizio non deve superare il rimborso delle spese sostenute” (cfr. Protocollo cit, p. 10).
Infine, il suddetto Protocollo stabilisce tutta una serie di criteri (cfr. p. 11) in base ai quali provvedere al rimborso dei costi effettivamente sostenute e documentati.
Alla luce di tali emergenze documentali – non smentite da alcun elemento di contrario avviso – va dunque esclusa la remunerazione del servizio da parte dell’Amministrazione. La qual cosa, in uno alle motivazioni che hanno indotto gli enti in esame a rivolgersi ad organizzazioni del terzo settore, esclude la lamentata illegittimità degli atti impugnati.
Il ricorso è dunque infondato.
[1] Art. 56.  Convenzioni
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
3-bis.  Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei   procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  1. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.
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