28/02/2020 – Anac su obblighi delle stazioni appaltanti in materia di affidamenti

Anac su obblighi delle stazioni appaltanti in materia di affidamenti
Procedure di gara online per garantire concorrenza

L’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare gli strumenti telematici per lo svolgimento delle procedure di affidamento ha lo scopo di agevolare l’ingresso nel mercato europeo dei competitors, soprattutto di quelli esteri. Lo ha precisato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera del 29 gennaio 2020 n. 80 che affronta alcuni profili legati all’applicazione dei mezzi elettronici nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L’Anac ha preso in considerazione il contenuto dell’articolo 40, comma 2 del codice appalti che, recependo la direttiva europea 2014/24/Ue, ha previsto l’obbligo, a decorrere dal 18 ottobre 2018, di utilizzare mezzi elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara.
Analogamente, l’art. 52 del Codice detta una serie di regole e prescrizioni applicabili alle comunicazioni elettroniche e prevede alcune situazioni in cui è ammessa la deroga al loro utilizzo. La disposizione, ha notato l’Anac, rinvia all’Allegato XI del Codice che contiene un elenco di requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi.
Nell’Atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018, il consiglio dell’autorità ha rilevato che la collocazione sistematica delle norme del decreto 50 prefigura la volontà del legislatore di prevedere un obbligo generalizzato di utilizzo delle comunicazioni elettroniche. Per quanto attiene alla nozione di comunicazioni e scambi di informazioni, l’Anac ha evidenziato che l’art. 22, comma 2, della direttiva appalti (recepito interamente nell’art. 52, comma 4, del Codice) stabilisce che gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. Le comunicazioni attengono dunque, essenzialmente, anche se non esclusivamente, ai documenti di gara e in primo luogo le domande e le offerte presentate dagli operatori economici.
Pertanto, fatte salve le deroghe specificamente contemplate all’art. 52, comma 1, del Codice, dal 18 ottobre 2018 è vigente l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare gli strumenti telematici per lo svolgimento delle procedure di affidamento. La ratio di tale obbligo, risiederebbe, secondo l’Autorità, nell’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mercato europeo dei competitors, soprattutto di quelli esteri, attraverso la semplificazione delle modalità di presentazione dei documenti di gara.
Inoltre, emerge anche la necessità di promuovere una maggiore trasparenza e tracciabilità dei procedimenti selettivi, assicurando al contempo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni scambiate. Anche la giurisprudenza, ha ricordato l’Anac nella delibera, ha rilevato come la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella «conservazione» dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

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