Print Friendly, PDF & Email
Sussiste il principio generale di autoresponsabilità in forza del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione

La responsabilità della stazione appaltante in materia di contratti pubblici è di tipo oggettivo

In sede di gara indetta per l’aggiudicazione di un contratto la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la lex specialis della procedura, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo ius superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela.

Si applica in sede di gara il principio generale di autoresponsabilità in forza del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, specialmente ove le disposizioni della lex specialis siano chiare e precise.

A seguito della nota sentenza “Graz Stadt” resa dalla Corte di Giustizia in data 30 settembre 2010, la responsabilità della stazione appaltante, in materia di contratti pubblici è di tipo oggettivo, essendo sufficiente la ravvisata illegittimità dell’atto per dedurre la colpa presunta dell’ente procedente, senza possibilità di controprova circa la scusabilità dell’errore. In altri termini, rispetto al paradigma consueto della responsabilità aquiliana, cristallizzato nell’ordinamento nazionale nell’art. 2043 c.c. e nell’ancillare richiamo, per il profilo soggettivo, all’art. 43 c.p., con obbligo per il giudice, al fine di verificare la sussistenza della responsabilità in capo al soggetto agente, di ricercare se presenti i profili riconducibili al c.d. elemento oggettivo (danno-azione od omissione-nesso eziologico) ed al c.d. elemento soggettivo (dolo-colpa), per il solo settore degli affidamenti di commesse pubbliche e per effetto delle previsioni recate dalla direttiva 89/665/CE (c.d. prima direttiva ricorsi), tale obbligo di verifica va limitato al solo elemento obbiettivo. Sicché, qualora sia possibile rinvenire nella condotta dell’agente (vale a dire, la stazione appaltante) un comportamento causativo del danno patito dal ricorrente, la responsabilità dell’agente, ai fini dello scrutinio della domanda giudiziale di risarcimento del danno, va comunque riconosciuta ed il ristoro dovrà essere liquidato.

 
**********
Pubblicato il 08/02/2020
N. 00129/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2019 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 426 del 2019, proposto da

– Mauro Mario Savino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Buscicchio, in Potenza, alla piazza della Costituzione Italiana, 42;

contro
– Comune di Montemilone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Federico Pagano, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
– Ferredil di Ferrenti Giuseppe & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Fernanda Chiarelli, con domicilio digitale in atti;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Comune di Montemilone n. 67 del 13 agosto 2019 (Raccolta particolare del servizio) e n. 149 del 4 settembre 2019 (Raccolta generale della Segreteria comunale);
– di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ostativo all’accoglimento del ricorso e, segnatamente, della nota prot. 2790 del 30 luglio 2019, a mezzo della quale la Stazione Appaltante ha consentito alla controinteressata il tardivo inoltro a mezzo pec dell’offerta economica;
– per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato;
– per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato;
– in via subordinata, per la condanna del Comune di Montemilone al risarcimento del danno per equivalente monetario.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montemilone e della Ferredil di Ferrenti Giuseppe & C. s.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1. La Mauro Mario Savino s.r.l., con atto notificato l’1 ottobre 2019 e depositato il successivo 8 di ottobre, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’esito della procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza delle strade rurali “Demanio Grande”, “Arena Murgese” e “Difensola”.
1.1. In punto di fatto, la deducente ha esposto quanto segue:
– il Comune di Montemilone ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto di cui è cenno, da svolgersi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “codice dei contratti pubblici”;
– in particolare, con determinazione n. 55 del 27 giugno 2019, si è stabilito di acquisire tre preventivi forniti da altrettanti operatori economici, da consultare utilizzando la piattaforma telematica della ASMEL Consortile s.c.r.l.;
– con nota prot. n. 2622 del 12 luglio 2019, la stazione appaltante ha inviato la ditta E., la Mauro Mario Savino s.r.l. (di seguito definita anche solo Mauro Mario Savino) e la Ferredil di Ferrenti Giuseppe & C. s.a.s. (di seguito definita anche solo Ferredil), a presentare la propria miglior offerta, esprimendo una percentuale di sconto sull’elenco prezzi;
– la suddetta richiesta di preventivo veniva quindi inoltrata in data 16 luglio 2019, per via telematica, dalla Net4market, incaricata della gestione della predetta piattaforma telematica;
– con l’avversata determinazione n. 149 del 4 settembre 2019, la gara è stata aggiudicata alla controinteressata Ferredil;
– tuttavia, come è dato leggere nelle premesse di tale determinazione, all’esito della procedura, entro le ore 12.00 del 22 luglio 2019 sono state acquisite le sole offerte presentate dalla E. e dalla Mauro Mario Savino, non essendo “stata rintracciata l’offerta richiesta alla ditta Ferredil”.
– come pure si legge nelle premesse della determinazione di aggiudicazione, la Ferredil “… in data 26/07/2019 ha fatto pervenire una nota – prot. n° 275 3- con la quale ha comunicato di aver provveduto al caricamento dell’offerta, entro la scadenza prefissata, allegando le ricevute rilasciate dalla “Net4market”, per conto della piattaforma ASMEL …”;
– in realtà, come è emerso all’esito di apposita istanza di accesso, l’ammissione alla gara della Ferredil sarebbe illegittima;
– ha offerto il maggior ribasso (33,88%) tra i due operatori invitati alla procedura di evidenza pubblica, per cui l’illegittima ammissione al confronto dell’offerta della Ferredil la pregiudica ingiustamente e rende necessaria la richiesta di annullamento degli atti indicati in epigrafe.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto il motivo di seguito rubricato:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 36 e 83 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Violazione della regolamentazione recata nel § 8 della richiesta di preventivo inoltrata agli operatori. Violazione dei principi di autoresponsabilità, di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Eccesso di potere (travisamento, difetto di istruttoria, errore nei presupposti).
2. L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, nonché, nel merito, la sua infondatezza.
3. A speculare approdo è pervenuta la Ferredil, pure costituitasi in giudizio.
4. Con decreto n. 158 del 2019, pubblicato il 10 ottobre 2019, l’istanza di misure cautelari provvisorie è stata rigettata.
5. Nell’imminenza dell’udienza camerale, il Comune di Montemilone ha depositato il verbale dell’1 ottobre 2019 di consegna dei lavori in questione, nonché attestazione resa dal responsabile del settore tecnico in data 18 ottobre 2019, inerente l’avvio degli stessi in data 9 ottobre 2019 e la necessità di concluderli entro il 25 novembre 2019, pena la: «perdita del finanziamento della Regione Basilicata così come previsto dal “provvedimento individuale di concessione al sostegno” n. C74/14AA.2018/D00578».
6. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2019, su istanza di parte ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
7. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020, previo deposito di documenti, memorie e repliche, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il giudizio è transitato in decisione.
8. In limine litis, il Collegio procede in primo luogo alla disamina dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata tanto dalla stazione appaltante quanto dall’aggiudicataria, secondo cui: «la società Mauro Mario Savino s.r.l .con l’annullamento degli atti gravati e, conseguentemente, con l’esclusione della società Ferredil, non conseguirebbe alcuna utilità. Ciò in quanto per come anche accertato dalla società Net4Market la ricorrente ha trasmesso l’offerta economica nella finestra telematica riservata alla documentazione amministrativa e tale comportamento è da sanzionare con l’esclusione. Con l’accoglimento del ricorso, pertanto, si avrebbe l’annullamento dell’aggiudicazione ma non anche l’affidamento in suo favore».
L’argomento, che implica l’ampliamento del thema decidendum delimitato dal ricorso principale in via di mera eccezione, è inammissibile. Invero, la stazione appaltante non risulta, allo stato degli atti, avere adottato alcun provvedimento espulsivo dal quale ricavare, in tesi e salvo ulteriore ricorso, la prospettata carenza d’interesse, mentre l’aggiudicataria non lo ha proposto mediante ricorso incidentale (ex multis, T.A.R. Basilicata, 20 febbraio 2018, n. 149; id., 8 marzo 2017, n. 194, id., 9 novembre 2016, n. 1030).
8.1. Sempre in rito, in punto di permanenza dell’interesse alla decisione della domanda di annullamento proposta col ricorso, va dato atto di come, dalla documentazione versata in atti dalla controinteressata, emerga che i lavori di cui è questione siano stati ultimati in data 15 novembre 2019, e in relazione a essi sia stato anche rilasciato, il successivo 19 di novembre, il certificato di regolare esecuzione.
Ne consegue che alcuna utilità deriverebbe alla deducente dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, essendo ormai precluso il conseguimento del bene della vita consistente, appunto, nell’affidamento dei lavori già eseguiti, con conseguente rilievo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della ripetuta azione impugnatoria, come del resto riconosciuto in sede di scritti difensivi dalla stessa deducente.
8.2. Ciò nondimeno, essendo stata spiegata domanda risarcitoria, deve procedersi allo scrutinio delle doglianze formulate, in quanto, ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm., il sindacato di legittimità dell’atto può essere compiuto anche solo ove ne sussista l’interesse ai fini risarcitori, e dunque operando una conversione dell’azione di annullamento in azione di accertamento. In tale dimensione, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
8.2.1. L’art. 8 della lettera d’invito è netto in primo luogo nel disporre lo svolgimento della procedura tramite la piattaforma telematica gestita dalla ASMEL consortile. In particolare, devono svolgersi attraverso di essa le fasi della pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta.
La scelta della stazione appaltante di consentire la presentazione della offerta economica della controinteressata con differenti modalità si pone in stridente contrasto già con tale inequivocabile previsione.
Non a caso, la Net4 market, che ha gestito la procedura, in riscontro a espressa richiesta dell’aggiudicataria, con e-mail del 31 luglio 2019, ha precisato che: «in merito alla richiesta in oggetto si porta a conoscenza che il comune ha abilitato due tasche per l’offerta economica, sia documentazione di gara che offerta economica. Il rup deve scrivere a clienti@net4market.com
e chiedere la riammissione della vostra offerta se correttamente presentata in una delle due tasche».
8.2.2. Inoltre, l’articolo 8 della lettera di invito aggiunge anche che entro il termine indicato ciascun offerente avrebbe dovuto inserire sul sistema telematico, collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori ASMEL, nell’apposito spazio, il “modello di offerta” (Modello A).
Dagli atti di causa emerge che la Ferredil non abbia seguito tale regola. Ciò è, in particolare, confermato dalla Net4 market, che ha gestito la procedura, la quale, su richiesta della stazione appaltante, ha appunto chiarito che la aggiudicataria non risulta: «aver scaricato il modello offerta economica richiesta nello spazio doc di gara – documentazione. Tale omissione di caricamento ha portato alla sua disapplicazione dal preventivo come non partecipante e ha inibito la visualizzazione di ogni altra parte della sua offerta». A tale approdo perviene anche il tenore del parere chiesto dalla stazione appaltante alla ASMEL, riportato nella contestata determinazione di aggiudicazione, ove appunto il presupposto è proprio «l’errore di caricamento» dell’offerta.
A fronte di ciò, come si è anticipato, la stazione appaltante ha ritenuto, illegittimamente, di derogare a quanto previsto dall’art. 8 della lettera di invito e di consentire alla aggiudicataria produrre a mezzo PEC il modello di offerta, oltretutto dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte e quando la stessa aveva già acquisito quelle degli altri due operatori economici invitati.
Ebbene, in senso diametralmente opposto alla decisione dell’Ente civico muove la cristallizzata giurisprudenza, secondo cui in sede di gara indetta per l’aggiudicazione di un contratto la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la lex specialis della procedura, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo ius superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2201).
8.2.3. Fuori asse risultano, poi, gli spunti motivazionali del provvedimento impegnato.
Non persuade, in primo luogo, l’enfatico richiamo alla “assoluta” volontà di prendere parte alla procedura che avrebbe dimostrato la controinteressata, in quanto ciò che rileva è l’erronea modalità di presentazione della modulistica. Viene infatti qui in considerazione il principio generale di autoresponsabilità, in forza del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione, in sede di gara, della propria documentazione, specialmente ove le disposizioni della lex specialis siano chiare e precise.
Sussiste poi il divieto per l’amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell’offerente, di consentire la presentazione dell’offerta secondo modalità alternative a quelle prescritte dalla legge di gara o con adattamenti comunque ivi non previsti, restando altrimenti violata la par condicio dei concorrenti e l’affidamento da essi riposto nelle regole di gara per presentare la rispettiva offerta economica, nonché il principio di buon andamento dell’azione amministrativa in quanto la procedura ne risulterebbe caratterizzata da incertezze, oltretutto con evidente nocumento della trasparenza. In tale ottica, si rende inapplicabile il principio del favor partecipationis, pure invocato dalla stazione appaltante, in quanto recessivo a fronte della necessità di assicurare effettività agli altri principi indicati appena sopra. Alcun rilievo, inoltre, può essere ascritto nel caso di specie alla tutela dell’affidamento, posto che ciò che viene in rilievo è la mancata osservanza delle regole procedurali.
Ancora, va disattesa, in ragione dell’autovincolo assunto dall’amministrazione mediante richiesta di preventivo e svolgimento di gare informale, l’ulteriore considerazione secondo cui, trattandosi di affidamento diretto, sussisterebbe la possibilità di acquisire legittimamente un’offerta con “modalità alternative”, come erroneamente sostenuto nel parere formulato dal soggetto gestore della piattaforma elettronica.
9. Accertata l’illegittimità della procedura selettiva con la quale il Comune di Montemilone ha affidato la commessa alla controinteressata, va rilevato come non sia in contestazione il fatto che la ricorrente abbia presentato la migliore offerta tra le due pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dalla lex specialis, sicché deve ritenersi che se non vi fossa state la ripetuta illegittimità essa avrebbe conseguito l’aggiudicazione della gara.
10. In ragione di tali acquisizioni, il Collegio procede quindi alla delibazione della domanda risarcitoria, che pure è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
10.1. Sussiste in primo luogo il requisito costitutivo della fattispecie di danno rappresentato dalla antigiuridicità, per quanto innanzi osservato.
10.2. E’ opportuno poi ricordare che, a seguito della nota sentenza “Graz Stadt” resa dalla Corte di Giustizia in data 30 settembre 2010, la responsabilità della stazione appaltante, in materia di contratti pubblici è di tipo oggettivo, essendo sufficiente la ravvisata illegittimità dell’atto per dedurre la colpa presunta dell’ente procedente, senza possibilità di controprova circa la scusabilità dell’errore. In altri termini, rispetto al paradigma consueto della responsabilità aquiliana, cristallizzato nell’ordinamento nazionale nell’art. 2043 c.c. e nell’ancillare richiamo, per il profilo soggettivo, all’art. 43 c.p., con obbligo per il giudice, al fine di verificare la sussistenza della responsabilità in capo al soggetto agente, di ricercare se presenti i profili riconducibili al c.d. elemento oggettivo (danno-azione od omissione-nesso eziologico) ed al c.d. elemento soggettivo (dolo-colpa), per il solo settore degli affidamenti di commesse pubbliche e per effetto delle previsioni recate dalla direttiva 89/665/CE (c.d. prima direttiva ricorsi), tale obbligo di verifica va limitato al solo elemento obbiettivo. Sicché, qualora sia possibile rinvenire nella condotta dell’agente (vale a dire, la stazione appaltante) un comportamento causativo del danno patito dal ricorrente, la responsabilità dell’agente, ai fini dello scrutinio della domanda giudiziale di risarcimento del danno, va comunque riconosciuta ed il ristoro dovrà essere liquidato (in termini, T.A.R. Lazio, sez II-quater, 14 marzo 2017, n. 3467. Nel senso dell’esclusione della rilevanza dell’elemento soggettivo nell’ambito dei risarcimenti in materia di pubblici incanti, tra le tante: Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1257; id., sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14; id., sez. III, 22 agosto 2018, n. 5014; id., sez. III, 21 marzo 2018, n. 1828; id., sez. III, 19 gennaio 2018 n. 358).
10.3. Sussiste nel caso di specie l’elemento oggettivo. Il danno ingiusto è costituito, infatti costituito dalla perdita per la ricorrente della commessa pubblica. E’ poi evidente il nesso eziologico, posto che antecedente causale unico ed efficiente di tale perdita è proprio l’illegittimità dell’agere pubblicum.
10.4. Quanto alla determinazione del danno-conseguenza, si osserva che la ricorrente ha chiesto: a) l’utile netto che avrebbe ricavato dall’espletamento della commessa, quantificabile nella misura del 10% dell’importo netto offerto, e quindi in € 9594,04; b) il danno curriculare «costituito dalla perdita della possibilità di incrementare il proprio curriculum professionale, da quantificarsi
nella misura del 5% del prezzo offerto, ovvero in quella diversa somma equitativamente da determinarsi, da ritenersi in re ipsa»; c) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale via via rivalutato.
10.4.1. In relazione al danno per mancato utile, un autorevole indirizzo giurisprudenziale ha già avuto modo di chiarire come debba ritenersi superato il criterio presuntivo che stimava l’utile perso nel 10 % dell’importo a base d’asta. Infatti: «nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Spetta, in ogni caso, all’impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno» (Cons. Stato, Ad. plen. 12 maggio 2017, n. 2).
10.4.2. Il lucro cessante da mancata aggiudicazione, come sopra definito e conteggiato, può, poi, essere risarcito per intero se e in quanto l’impresa non abbia potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili per l’espletamento di altri servizi, dovendosi tener conto dell’aliunde perceptum vel percipiendum.
10.5. Tanto osservato, ritiene il Collegio di avvalersi di quanto previsto dall’art. 34, n. 4, cod. proc. amm., e di stabilire di seguito i criteri cui dovrà attenersi l’Amministrazione intimata nella formulazione di una proposta di pagamento di una somma di danaro, a titolo risarcitorio, alla ditta Mario Mauro Savino.
10.5.1. l’Amministrazione dovrà formulare, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, un’offerta di risarcimento del danno corrispondente all’utile netto ritraibile dall’offerta presentata in sede di gara dalla ricorrente. A tal fine, quest’ultima dovrà produrre alla stazione appaltante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, un dettaglio analitico e documentalmente giustificato di tutte le componenti economiche dell’offerta medesima, ivi compresi i costi aziendali fissi e l’incidenza dell’imposizione fiscale sull’utile lordo, così da dare plausibile contezza del risultato netto che la stessa avrebbe conseguito qualora avesse eseguito l’appalto in contestazione. L’Amministrazione resistente potrà acquisire, a tal fine, dalla società ricorrente ulteriori dati, informazioni e chiarimenti, fermo restando il termine massimo ultimo di sessanta giorni innanzi citato.
10.5.2. Il danno cd. “curricolare” dovrà essere risarcito esclusivamente laddove la ricorrente dovesse comprovarne la concreta sussistenza, tramite oggettiva dimostrazione della ingiusta perdita di un livello di qualificazione già posseduto ovvero della mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata esecuzione della commessa, nonché previa sua puntuale quantificazione.
10.5.3. Al danno così calcolato dovrà essere sottratto – salva prova contraria da parte dell’impresa da rendere con esibizione dei libri contabili – l’aliunde perceptum vel percipiendum, calcolato in via equitativa e forfettaria in misura del 50% dell’ammontare stimato dell’utile netto ritraibile dall’offerta presentata in sede di gara.
10.5.4. Non potranno comunque essere riconosciute le spese sostenute dall’impresa per la partecipazione alla gara.
10.5.5. Trattandosi di debito di valore, spetta a parte ricorrente, sulla prestazione risarcitoria, la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal giorno del formale inizio dell’esecuzione del contratto illegittimamente aggiudicato sino a quello della pubblicazione della presente sentenza, con la quale in forza della liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta. Sul relativo importo, progressivamente rivalutato, fino alla medesima pubblicazione vanno computatiti anche gli interessi compensativi al tasso legale, dovendo il creditore essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (T.A.R. Basilicata, 5 aprile 2017, n. 299).
11. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di improcedibilità dell’azione impugnatoria spiegata col ricorso, con accertamento di illegittimità degli atti con esso impugnati, ai sensi dell’art. 34, n. 3, cod. proc. amm., e accoglimento, nei limiti innanzi indicati, dell’istanza risarcitoria per equivalente.
12. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e per il resto lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Montemilone e la Ferredil di Ferrenti Giuseppe & C. s.a.s. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, ciascuno in misura della metà, liquidando le stesse per l’intero in complessivi € 4.000,00, (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, n. 6-bis.1., del d.P.R. n. 115 del 2002, l’importo del contributo unificato resta a carico dell’Ente civico e della società aggiudicataria, suddiviso in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

Torna in alto