14/02/2020 – Nuova Tari, le criticità restano

L’Anutel continua a chiedere un rinvio al 2021 per superare le molte difficoltà applicative
Nuova Tari, le criticità restano
I preventivi al 31/3 e le tariffe al 30/4 non bastano
di Stefano Baldoni*
 
Il differimento del termine per l’approvazione del bilancio 2020-2022 al 31 marzo e la possibilità di approvare le tariffe ed il regolamento della Tari entro il prossimo 30 aprile, termine svincolato da quello per l’approvazione del bilancio, consentono di superare le criticità applicative dei provvedimenti dell’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) n. 443/2019 e n. 444/2019, riferiti rispettivamente alle nuove modalità di calcolo dei costi del servizio integrato dei rifiuti ed alla trasparenza sulla comunicazione e sul pagamento della Tari.
Questa è la recente risposta fornita dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’intero alle criticità sollevate dall’Anutel in merito all’applicazione delle nuove regole sui piani finanziari del servizio rifiuti.
Lo scorso mese di novembre, quando ancora il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché del piano finanziario e delle tariffe della Tari, era fissato al 31 dicembre, l’Anutel aveva richiesto ai ministeri competenti ed alle commissioni ambiente e finanze della camera e del senato il rinvio al 2021 dell’obbligo di applicare il nuovo metodo elaborato dall’Arera.
Ciò in quanto il brevissimo tempo che separava l’emanazione del nuovo metodo alle scadenze del bilancio rendeva impossibile redigere i piani finanziari con le nuove regole in tempo utile.
L’art. 57-bis del decreto legge fiscale (dl 124/2019) ha differito ad aprile il termine per approvare le tariffe della Tari, concedendo senza dubbio più tempo per completare il complesso procedimento di formazione dei piani finanziari delineato dal metodo dell’Arera.
Tuttavia sono rimaste irrisolte diverse problematiche. In primo luogo, vi è ancora incertezza sulle competenze, sia nelle regioni dove le autorità di bacino (Egato, Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, seguendo la terminologia Arera) non esistono o non sono operative e sia anche nelle regioni dove tali soggetti sono presenti.
Ad esempio, mentre la legge (legge n.147/2013) stabilisce che l’autorità competente approva il piano finanziario, la delibera Arera assegna all’Egato solo il compito di validarlo, rimettendo la sua approvazione alla medesima Arera. Inoltre, i comuni sono in difficoltà nella quantificazione di alcune voci del metodo, come ad esempio l’accantonamento al fondo rischi su crediti, per il quale l’Arera fissa (almeno in Tari) solo il limite massimo (in merito alla cui quantificazione si assiste alla interpretazioni più disparate).
Per gli enti risulta altresì difficile comprendere quale sia l’impatto sui propri bilanci del limite imposto alla crescita tariffaria e dell’eventualità che il costo del servizio calcolato con il metodo Arera risulti inferiore al costo previsto nel contratto con il gestore (non essendo chiaramente specificato che il costo determinato secondo la delibera Arera prevalga sulle previsioni contrattuali). Incertezza che potrebbe generare amare sorprese a bilancio ormai approvato.
In più, le nuove regole sulla trasparenza, obbligatorie per la maggior parte degli enti dal prossimo 1° aprile, stante le difficoltà legate all’implementazione dei software e dei modelli di pagamento, rischiano di bloccare la riscossione del tributo.
Non a caso infatti, in occasione dell’ultima riunione della Conferenza Stato-Città, da quanto si apprende, è stata ventilata l’ipotesi di rendere sperimentale il nuovo criterio, almeno fino al 2021, ipotesi però da tradurre ancora in norma di legge.
* vicepresidente Anutel – docente Anutel

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