Print Friendly, PDF & Email
L’emendamento relativo ai segretari comunali
 
A.C. 2325
[Em.ti 16.04 e 16.06]
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
 
«Art.17-bis»
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)
1. Il corso-concorso di formazione di cui al comma 2, dell’articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha una durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento con criteri stabiliti dall’Albo nazionale. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell’ambito della programmazione didattica di cui all’articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto legge del 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.
2. Una quota non superiore al trenta per cento dei posti del concorso pubblico di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,  può essere riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, aventi un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza all’attuale carenza di segretari comunali, il Ministero dell’interno organizza, in riferimento alla procedura per l’ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed Esami – n.102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, destinata a n. 223 borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Alla sessione aggiuntiva partecipano i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile a tali fini, secondo l’ordine della relativa graduatoria, nonché su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti , le unità di candidati  che, risultate idonee ai concorsi per l’accesso ai corsi COA III,IV,V, siano rimaste escluse dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità .
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 sono finanziati con le modalità di cui all’articolo 7, comma 31 – sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.
8. L’iscrizione all’albo dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 7 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all’assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti e, nel caso di convenzioni costituite da comuni aventi complessivamente una popolazione fino a diecimila abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte,  ai sensi della normativa vigente, su richiesta del Sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni  presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell’ente locale di appartenenza ed il consenso dello stesso interessato. Il Sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere ad un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche in modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dall’Albo nazionale dei segretari comunali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva la possibilità per il Ministero dell’Interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati stipuli ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una convenzione di segreteria o ne abbia una in corso, purché questa risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all’articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l’applicazione del nuovo criterio classificatorio, ivi compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
13. I nuovi criteri di classificazione si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, come previsto dal contratto nazionale di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

Torna in alto