14/02/2020 – Assunzioni, vale il rendiconto

L’applicazione del Dpcm, slittata al 20 aprile, continua a essere un rebus operativo
Assunzioni, vale il rendiconto
La spesa va aggiornata annualmente con il consuntivo
di Luigi Oliveri

Il rapporto spesa di personale media triennale delle entrate depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità va considerato dinamico e da aggiornare a seguito dell’approvazione del rendiconto.

L’applicazione del Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, inopportunamente fatta slittare al 20 aprile 2020 dalla Conferenza Stato-città autonomie locali, continua ad essere un rebus operativo.
Tra le molte incertezze create dal testo stesso del Dpcm, emerge quella riguardante gli adempimenti connessi all’individuazione del rapporto spesa di personale/entrate, ai fini della verifica del valore soglia nel quale ciascun comune si piazza, a sua volta necessaria per comprendere quale volume di spesa sia destinabile alle assunzioni a tempo indeterminato.
Una chiave di lettura possibile è quella «statica». Allo scopo di tenere ferme le previsioni della programmazione dei fabbisogni, visto che le spese di personale si determinano in base al rendiconto approvato e la media delle entrate si effettua su quelle indicate dagli ultimi tre rendiconti approvati, la media, allora, sarebbe da fissare una volta e per tutta la durata dell’anno finanziario alle risultanze del mese di gennaio. Per fare un esempio, quindi, nel 2020, questa visione suggerisce ai comuni di calcolare la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato rapportando le spese emergenti solo dal rendiconto 2018 con le entrate degli anni 2016, 2017 e 2018. Non vi sarebbe la necessità di aggiornare il rapporto una volta approvato il rendiconto relativo al 2019, le cui risultanze dovrebbero essere utilizzate solo a partire dal 2021.
Indubbiamente il testo abbastanza criptico del Dpcm autorizza questa chiave di lettura. Alcune considerazioni di ordine pratico, tuttavia, evidenziano la preferibilità della soluzione dinamica.
In primo luogo, occorre osservare che il Tuel impone ai comuni di approvare il rendiconto «entro» il 30 aprile. Nulla vieta di approvarlo anche ben prima, quindi il dato «nuovo» potrebbe essere conosciuto anche molto all’inizio dell’anno.
Soprattutto, la gestione dinamica del valore soglia, da aggiornare annualmente appunto a seguito dell’approvazione del rendiconto meglio si adegua ad un sistema di determinazione della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato connessa ad un flusso: il flusso, appunto, delle spese del personale rapportato al flusso delle entrate.
Si pensi ad un ente il cui valore soglia risulti maggiore dei limiti oltre i quali scatta l’obbligo annuale di ridurre detto valore soglia. A questo scopo, tale ente deve agire sia provando a ridurre la spesa complessiva del personale (anche, ma non solo, assumendo meno del 100% del turnover); sia incrementando le entrate di parte corrente o riducendo il peso del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Certo, nel 2020 queste azioni risulterebbero inutili: non c’è stato tempo per attuarle (questo dimostra quanto sarebbe stato più corretto attuare l’articolo 33, comma 2, già nel 2019). Ma dal 2021 è possibile registrare gli sforzi compiuti dal comune per avvicinarsi a un valore soglia più virtuoso.
L’interpretazione «statica» impedirebbe a quel comune di avvalersi già nel 2021 di azioni di miglioramento del valore soglia adottate nel 2020, perché suggerisce di tenere conto delle risultanze del rendiconto del 2020 solo dal 2022.
È una conseguenza oggettivamente priva di senso, che penalizzerebbe le azioni svolte per migliorare il rapporto.
Peggio ancora, la visione «statica» potrebbe indurre qualche comune a rimanere inerte, fidando nella possibilità di «nascondere» l’assenza di iniziativa almeno per un anno, finché non si ufficializzi il rendiconto.
Il nuovo sistema, infine, si concilia perfettamente con la programmazione sia delle assunzioni, sia del bilancio, che operano su un arco di tempo triennale: non appare corretto che una programmazione pluriennale ed un flusso sia da gestire in modo da «congelarne» alcuni esiti ad una certa data.
La circolare interpretativa che la Conferenza Stato-città autonomie locali auspica venga redatta potrà sciogliere il dubbio, auspicando che conterrà indicazioni utili per applicare le nuove regole e non per rendere vani i principi emergenti dalla riforma.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto